Dott.
Internet:
www.muscio.it
E-mail:
arrigo.muscio@tin.it
Ultimo aggiornamento 30 aprile 2005 |
|
|
"Siamo
in uno Stato di diritto"
Ministro
Bianco[1]
Ho
deciso di pubblicare il seguente dossier per far conoscere ai cittadini e alle
Autorità alcuni aspetti del problema
Di
una cosa sono comunque sicuro: del fatto che tutti, prima o poi, verremo
giudicati dal Giudice Supremo e a Lui risponderemo imparzialmente di ogni atto
da noi compiuto, se non faremo appello alla sua misericordia.
Mi
limiterò a far parlare gli atti giudiziari che, nella loro chiarezza, da soli
bastano a fornire una lucida descrizione degli avvenimenti. Lascio ai lettori
ogni commento e deduzione. In qualità di cittadino cattolico e di presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici non
posso sottrarmi dal segnalare alla
pubblica opinione quanto segue, avvenuto nel "Bel Paese" in cui,
stando ai numerosi articoli di giornale e alle lamentele di molti cittadini,
godono di particolari considerazioni gli islamici, gli omosessuali, i pedofili
e quanti, grazie a leggi permissive, violano
Il
seguente dossier può, visto l'andazzo, subire incrementi o variazioni in base
ai quali verrà puntualmente aggiornato.
I
fatti riportati, per facilitare la comprensione degli sviluppi successivi, sono
stati inseriti nel dossier in base ad una cronologia d'insieme logico, ma è
necessario tener presente che alcune fasi sono avvenute in tempi diversi e
successivi ad altre iniziative. E' quindi consigliabile considerare le date dei
documenti.
Lascio
ai lettori-cittadini ogni considerazione in merito, dato che la Costituzione
stabilisce che "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1). Ma, soprattutto, affido a
Dio, giusto giudice, ogni valutazione al riguardo.
L'Inizio -
L'attribuzione di uno scritto offensivo inesistente
AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
ROMA
AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ROMA
AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA
AL MINISTRO DI
ROMA
P.C. ALLA CORTE EUROPEA PER
I DIRITTI DELL'UOMO
ESPOSTO
In data 2 aprile 1999 presentai una denuncia-querela
nei confronti di S. M.[2]
in quanto lo stesso, con un suo scritto pubblicato sul Giornale di Brescia il 31-3-1999,
criticava una mia lettera "fantasma" che S.M. sosteneva riportata dal
medesimo giornale sul problema immigrazione. Ritenendo diffamatorie le
affermazioni di S. lo querelai in quanto:
1) il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una
mia lettera relativa al fenomeno dell’immigrazione, come invece dichiarato dal
Sig. S.M. il quale, infatti, non aveva citato né la data della mia presunta
lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario fare in caso di
contestazione;
2) il Sig. S.M. con l’espressione
dispregiativa “...presidente di una
piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con
l’Age...” aveva chiaramente diffamato la mia persona insinuando chissà
quali comportamenti o opinioni da parte mia in contrasto con la necessaria
solidarietà cristiana ed umana;
3) il sig. S.M. con la sua
affermazione iniziale in riferimento ad una mia lettera fantasma pubblicata sul
Giornale di Brescia (della quale, come ripeto, non ha citato alcun riferimento)
relativa al problema immigrazione, seguita da un episodio di povertà e miseria
da lui raccontato, insinuava che io ce l’avessi con gli immigrati. E ciò è
totalmente falso!
4) Infine S.M. con
l’espressione finale della lettera “...al
posto di augurarsi la libertà di recarsi
in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri” mi aveva attribuito
una frase che non ho mai usato.
Chiesi comunque al Giornale di Brescia di riportare
una mia rettifica nella quale precisavo che il giornale in oggetto non aveva
mai pubblicato miei scritti al riguardo. Tale nota non fu smentita dal
direttore del quotidiano Dr. L. G..
Dopo qualche giorno S.M. mi telefonò. Gli feci
presente d'averlo querelato in quanto, come ripeto, mi aveva attribuito scritti
e dichiarazioni inesistenti e ciò costituiva diffamazione anche secondo
In data 12 aprile 1999, tenuto conto del buon senso
ed anche delle Sent. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512 "Non
solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente
insinuanti sono idonee a ledere e a mettere in pericolo la reputazione di
terzi" - Cass. Pen., sez. V, 16 ottobre 1972, n. 811 - Cass. Pen. Sez.
V, 21 febbraio 1975, 2132 ecc., querelai
G.T. (vedere fotocopia allegata)[3]
in quanto, come ripeto:
1) il Giornale di Brescia non
ha mai ospitato una mia lettera od un mio parere rispetto al fenomeno
dell'immigrazione, come invece dichiarato da G.T. il quale, infatti, non aveva
citato né la data della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito
com'è necessario fare in caso di contestazione;
2) non ho mai scritto lettere
che "manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati" o dalle
quali si deducesse "odio verso il prossimo e me stesso" come invece
scritto da G.T. che comunque aveva letto, lodandolo, lo scritto di S.M.
Dopo la presentazione della denuncia-querela nei
confronti di G.T. telefonai a S.M. per domandargli ragione della mancata
pubblicazione della sua rettifica promessa, in quanto ciò aveva provocato anche
un ulteriore scritto diffamatorio della mia persona a firma di G. T..
S.M. mi
assicurò che già in data 4 aprile 1999 aveva inviato un fax al direttore del
Giornale di Brescia dr. L. G. per domandargli la pubblicazione della sua
rettifica a mio favore per errore di persona (vedere fotocopia allegata)[4].
Mi disse inoltre al telefono che il giorno successivo al suo inoltro del fax
gli telefonò un incaricato del giornale per ricevere conferma del mittente.
Dopo aver risposto affermativamente, raccomandò all'interlocutore di provvedere
in merito ed egli replicò che ciò dipendeva dal direttore del Giornale. Ma il
dr. L.G. non solo non la pubblicò, ma permise invece la pubblicazione dello
scritto di G.T. che faceva riferimento a S.M. Quest'ultimo mi inviò comunque
subito una copia di quanto affermato. Appena seppi del comportamento del
direttore del Giornale di Brescia, in data 14 aprile 1999 (due giorni dopo
aver querelato G.T.) lo denunciai per concorso in diffamazione per
comportamento doloso (vedere fotocopia allegata)[5]
indicando nella querela che in data 12 aprile 1999 avevo già denunciato G.T.
per le stesse motivazioni in quanto:
1) dopo aver ricevuto conferma
dal sig. S. M. che aveva richiesto direttamente al direttore del Giornale di
Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, la pubblicazione della sua rettifica
riguardo alla mia persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.M.);
2) dopo aver esaminato il
comportamento del direttore del Giornale di Brescia che, anziché provvedere
entro due giorni dalla richiesta di rettifica di S.M. (come previsto
inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate
indicazioni della mia persona, aveva
invece pubblicato la lettera di G.T. (da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S. M.
diffamando la mia persona;
3) il Giornale di Brescia non
ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema
immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel
merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano
rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso”
come invece scritto da G.T.;
4) il sig. L. G. (direttore del
Giornale di Brescia) con il suo comportamento aveva permesso, nonostante la
richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata da S.M. e da lui non
pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti
alla mia persona che, false e denigratorie, mi avevano pubblicamente diffamato.
Denunciai inoltre
Ø
In data 18-6-1999
Ø
In data 19-10-99 il Pubblico Ministero fu sostituito dalla Dott.ssa S.
B. e
Ø
In tale data
Ciò premesso,
domando:
1) per quale ragione la mia
denuncia-querela nei confronti del direttore del Giornale di Brescia Dr. L. G.
per concorso in diffamazione col G.T., presentata solo due giorni dopo quella
di G.T. e relativa al medesimo episodio diffamatorio, non è stata unificata ed
affidata al Pubblico Ministero Dr. B. che con solerzia inaudita nel nostro
Paese aveva chiesto il rinvio a giudizio di L.G. e G.T.?
2) Per quali ragioni, durante
tale breve tempo, vi è stato un cambio di giudici per le indagini preliminari,
in particolare
3) Per quali motivi non sono
state prese in considerazione dal Dr. Q. alcune sentenze della Suprema Corte di
Cassazione citate nelle mie querele ed in particolare
4) Per quale motivo il Dr. Q.,
parlando nella sua sentenza[7]
della lettera di S.M. di critica nei miei confronti (pubblicata dal direttore
del Giornale di Brescia, diversamente dalla sua richiesta di rettifica per
errore di persona!) non fa riferimento alle dichiarazioni rese dal mio avvocato
di parte civile Avv. Enzo Bosio in merito all'inesistenza dello scritto
attribuitomi sia da S.M.e sia da G.T.?
5) Per quali ragioni il dr. Q.
considera nella sua sentenza non diffamatorie le espressioni (ritenute tali da
due pubblici ministeri) utilizzate da G.T.:
a)
basate su una mia lettera inesistente sul problema immigrazione, tant'è che non è stata
prodotta agli atti "Recentemente
il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che
conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad
ogni occasione cattolici, quali il dott.
b) affermazioni che lo stesso
S.M. (da tener presente che G.T. ha dichiarato d'aver letto la lettera di S.
lodandola!) non ha mai utilizzato nella sua lettera, indicata da G.T., del 31
marzo 1999;
c)
le affermazioni di G.T. (avallate con la pubblicazione, da parte del
direttore del Giornale di Brescia dr. L.) sono per me diffamatorie in quanto
totalmente antitetiche agli insegnamenti del Vangelo (è come affermare che persone
che per professione hanno scelto di servire il bene, come ad esempio un giudice
o un poliziotto, sono dei ladri!) e riferite al sottoscritto che, oltre ad
essere presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, è autore di numerose
opere in massima parte di evangelizzazione: libri, rubriche e servizi
televisivi, articoli pubblicati su riviste nazionali e sul sito
dell'Associazione, conferenze nelle scuole ecc. (il lavoro svolto
dall'Associazione che presiedo è consultabile sul sito internet della stessa
http:space.tin.it/associazioni/armuscio ). Non posso comunque, in questo
frangente, esimermi dal riferire che nei confronti del sottoscritto altre
persone, le quali hanno letto in tutto o in parte le mie opere (diversamente da
G.T. che si è basato su lettere inesistenti o non citate!!), hanno
pubblicamente affermato in opere a divulgazione nazionale "….Arrigo
Muscio è un cattolico realmente impegnato che unisce alla preghiera il valore
delle opere…" (copertina del libro I Segni di Dio ed. Segno) - "…A
cominciare da un personaggio di tutto rispetto, presidente dell'Associazione
Genitori Cattolici, uomo di grande fede, di forte impegno e di risoluto
carattere, il dottor
Tali affermazioni contrastano totalmente
e chiaramente con quelle diffamatorie di G.T..
a) Per quali ragioni
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto".
Al
cap. 81 riporta le Parole di S. Paolo: "Non illudetevi: nè immorali, né
idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né ubriaconi,
né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio" (1 Cor. 6,9-10).
Inoltre criticavo le adozioni gay anche da un punto di vista
costituzionale, naturale, di offesa al ruolo della donna e
pedagogico-scientifico. Nella mia lettera rimandavo poi gli eventuali
interessati, per evidenti ragioni di spazio, a quanto affermato nella Sacra
Scrittura in riferimento all'omosessualità[9],
pubblicato sul sito internet dell'Associazione.
b) Che cosa intende
c) Come mai la sentenza del Dr.
Q. (N. 826 del 14-12-1999) è stata depositata il 12-1-2000; ben oltre il
termine di 15 giorni previsto dagli art. C.P.P 544 - 2° comma, e seg.?
d) Infine faccio presente che
la decisione del giudice Dr. Q. ha nei fatti impedito, nonostante i fatti
esposti e le sentenze della Corte di Cassazione citate nelle mie querele a
sostegno degli stessi che consigliavano il rinvio a giudizio degli imputati, il
dibattimento pubblico previsto dall'art. 6 comma 1 della Convenzione per i
diritti dell'uomo (durante l'udienza il Dr. Q., quando si è arrivati al mio
turno, ha fatto allontanare dall'aula tutti i non aventi diritto, compresa mia
moglie)
Ciò premesso, pur preannunciando un mio ricorso in
appello, chiedo a codeste Autorità di effettuare le dovute verifiche di competenza
onde accertare se nei comportamenti sopra esposti che, a mio parere, creano
sconcerto in un cittadino di uno stato di diritto appartenente all'Unione
Europea, siano da ravvisare violazioni normative. In tal caso, domando che si
intervenga secondo legge e chiedo, in qualità di cittadino, d'essere inoltre
avvisato sugli esiti di questo mio esposto.
In fede.
Dr.
La presentazione
dell'appello
In
data 21 gennaio 2000 il mio legale Avv. Enzo Bosio presentò alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia (Pubblico Ministero
dott.ssa B. S.) la seguente richiesta di
impugnazione ex art.
Il
sottoscritto Avv. Enzo Bosio, nella sua qualità di difensore di fiducia di
"…Recentemente
il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal sig. S.M., che
conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad
ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio ed il sig. G. C., che manifestavano
rabbia e fastidio verso gli immigrati….", "…dall'essenza dei loro
scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se
stessi….", screditavano l'immagine del Muscio davanti all'opinione
pubblica.
Con
l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato commettendo il fatto G.
T. quale autore dell'articolo e L. G.
nella qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale
di Brescia", omettendo egli di esercitare il controllo necessario ad
impedire che con la pubblicazione del citato articolo venisse commesso il reato
di cui sopra,
Premesso
Che
con sentenza n. 826 del 14-12-1999 e depositata il 12-1-2000,
che
tale sentenza è ingiusta per i seguenti motivi:
a) relativamente alla carenza
della condizione di procedibilità per assenza di querela si evidenzia che
b) Il fatto contestato è di per
sé diffamatorio in quanto palesemente falso perché non esistono scritti del
Muscio pubblicati sul "Giornale di Brescia" relativamente al problema
immigrazione, tanto è vero che all'udienza preliminare non sono stati prodotti
dalle difese del G.T. e del L.G. Essendo la pubblicazione della notizia falsa
un fatto già di per sé diffamatorio, l'Ill.mo Giudice avrebbe dovuto comunque
rinviare a giudizio gli imputati.
c) L'affermazione del G.T. è
comunque palesemente diffamatoria indipendentemente dalla posizione sociale che
Tutto
ciò premesso, e per i motivi esposti, a norma dell'art. 572 c.p..p.,
Rivolge
Rispettosa
istanza al sig. Procuratore della Repubblica perché voglia esaminare gli atti
del processo e valutare l'opportunità di proporre appello avverso la citata
sentenza.
Si
allega lettera del sig. S. M. del 4-4-1999 richiamata in narrativa.
Brescia
21-1-2000
Avv. Enzo Bosio
Il rigetto
dell'appello
In data 23-3-2000 il Pubblico Ministero dott.ssa S.
B.
Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato
ed, in particolare, la richiesta di impugnazione ex. Art. 572 c.p.p. presentata
dalla parte civile avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di
rilevato che si ritengono condivisibili le
motivazioni poste dall'Organo Giudicante alla base della predetta decisione e
che non sussistono motivi fondati per ritenere che la vicenda in oggetto del
processo come già definito sia suscettibile di diversa valutazione in sede di
gravame;
p.q.m.
Visto l'art. 572 c.p.p.
Rigetta
La richiesta di proposizione dell'impugnazione
presentata nell'interesse di Muscio Arrigo.
Denuncia-querela
contro
Come già riportato nel mio precedente esposto, dopo
aver analizzato il comportamento del Direttore del Giornale di Brescia dott.
L.G. presentai la seguente denuncia nei suoi confronti.
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto
78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. S.M. con il titolo “La coscienza dei cattolici,
gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia allegata). Nella
parte iniziale di tale lettera il Sig. S.M. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere
di cattolici che espongono il loro punto
di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio
al sig. Muscio, presidente di una
piccola associazione di genitori che, per
fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della stessa: “......Ora se almeno un bresciano ogni
cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e C. per primi,
al posto di augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare
per i fatti nostri - si facesse carico di un immigrato, uno solo a testa,
il problema sarebbe presto risolto....”.
Poiché il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul
fenomeno dell’immigrazione (vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile
1999), in data 2 aprile 1999 ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo
aver letto la mia prima rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata), mi
ha telefonato e dopo aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato
persona (vedere copia lettere di S.M. allegate) si è detto disposto a chiedere
la rettifica dei suoi errori (sulla mia associazione e sulla mia lettera fantasma al Giornale di
Brescia) al direttore del giornale. Trascorsi inutilmente, ed in violazione
dell’art. 8 della legge sulla stampa, circa dieci giorni dalla data della
richiesta di rettifica del sig. S. M., il Giornale di Brescia (nella rubrica
lettere al direttore) anziché pubblicare la rettifica di S.M., come previsto
dall’art. 8 della Legge sulla stampa, in
data 12 aprile
Ciò premesso:
1) dopo aver ricevuto conferma
dal sig. S. M. che il medesimo ha richiesto direttamente al direttore del
Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia
persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.M.);
2) dopo aver esaminato il
comportamento del direttore del Giornale di Brescia che, anziché provvedere
entro due giorni dalla richiesta di rettifica dello S.M. (come previsto
inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate
indicazioni della mia persona, come invece ha prontamente fatto alla fine della
lettera di G.T. (vedere fotocopia allegata), ha invece pubblicato la lettera di G.T. (da me già querelato il
12-4-1999) che si ricollegava allo
scritto di S.M. diffamando la mia persona;
3) tenuto conto che il Giornale
di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in
riferimento al problema immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999,
non contestata nel merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli
immigrati” o dalle quali si deducesse “odio
verso il prossimo come me stesso” come invece scritto dal G.T.;
4) tenuto altresì conto che il
sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha
permesso, nonostante la richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata
da S.M. e da lui non pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di
affermazioni inerenti alla mia persona che, false e denigratorie, mi hanno
pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente per violazione dell'art. 596 bis C.P il sig. L. G., quantomeno per
concorso in diffamazione con G. T., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen..,
sez. VI, 20 aprile 1978, n. 4274 - Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 1992, n. 8848;
Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V, sent.
08848 del 5/8/1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
Brescia, 30/04/05
In fede.
Dr.
La richiesta di
archiviazione
Il giorno 25-11-
Opposizione
In data 6 dicembre 1999 il mio legale avv. Enzo
Bosio presentò la seguente opposizione al Giudice per le indagini preliminari.
"….Ill.mo sig. giudice, il sottoscritto
PREMESSO
Che il P.M. dott. A. R. chiedeva con richiesta del
15-10-1999 che venisse disposta l'archiviazione del procedimento penale a
carico di L. G. in quanto non sussistente l'ipotesi di reato di cui all'art.
595 c.p. perché nella lettera a firma G. T. pubblicata sul Giornale di Brescia
del 12 aprile 1999 si rinvengono affermazioni sicuramente caratterizzate da
accentuato tono polemico, ma non dotate di offensività tale da ledere o anche
solo mettere in pericolo la reputazione del querelante;
che la motivazione addotta dal pubblico Ministero
non pare congrua e sorretta da adeguata indagine sulla figura e sul ruolo
svolto dal dott.
che non sono state svolte indagini per accertare se
effettivamente i fatti indicati nella lettera del sig. G.T. sono veritieri o
frutto della sua immaginazione, in particolare se il dott. Muscio ha mai
chiesto la pubblicazione, e se siano state effettivamente pubblicate, lettere
che riguardano il problema immigrazione;
che necessitano dunque lo svolgimento di ulteriori
indagini per l'accertamento del reato;
Ciò premesso chiede che l'Ill.mo sig. Giudice,
premessi gli adempimenti di rito, voglia fissare l'udienza in camera di
consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 c.p.p.
Si allega alla presente richiesta: elenco di recenti
interventi sulla stampa del dott. Arrigo Muscio.
Con osservanza.
Avv. Enzo Bosio
Considerazioni
A prescindere dalle altre valutazioni inserite sia
nella mia querela sia nell'opposizione del mio legale, un fatto è certo.
Mi è stato attribuito un articolo gravemente
offensivo, mai pubblicato e mai inviato al Giornale di Brescia per richiederne
E allora???!!!
Altra richiesta di
archiviazione
Mentre in merito non ricevo alcuna comunicazione, in
data 4 dicembre
"….Premesso che:
-
con richiesta datata 15 ottobre 1999 questo pubblico ministero ha
chiesto l'archiviazione del procedimento, sostenendo che le affermazioni di T.
G. (autore della lettera pubblicata il 12 aprile 1999 sul "Giornale di
Brescia", quotidiano di cui l'indagato è direttore), pur caratterizzandosi
per un accentuato tono polemico, non erano dotate di offensività tale da ledere
o mettere in pericolo la reputazione del querelante;
-
- a seguito di opposizione proposta da
-
letta la nota di p.g. trasmessa in data 7 marzo 2000, dalla quale si
evince che il querelante, antecedentemente alla pubblicazione della lettera
aperta oggetto di querela, mai ebbe a chiedere la pubblicazione di scritti
relativi al tema dell'immigrazione;
-
rilevato che nella lettera aperta pubblicata il 12 aprile 1999 la frase
che è potenzialmente offensiva della reputazione del Muscio non è quella in cui
si afferma che egli, unitamente ad altri, "avrebbe manifestato rabbia e
fastidio verso gli immigrati", bensì quella secondo la quale
ritenuto che non vi siano
elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio;
visti gli artt. 408 c.p.p e
125 D.L.vo n, 271/89;
chiede
che
Brescia, 13 settembre 2000
Nuova opposizione
TRIBUNALE ORDINARIO DI
BRESCIA
AL SIGNOR GIUDICE DELLE
INDAGINI PRELIMINARI
OGGETTO: opposizione alla
richiesta di archiviazione del 21-11-2000 e notificata il 4 dicembre 2000,
presentata dal Pubblico Ministero dott. A. R. contro L. G.
L'avvocato Enzo Bosio, in riferimento alla richiesta
di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero dott. A. R. di cui
all'oggetto, presenta opposizione i seguenti motivi:
Ø
Le frasi utilizzate dal sig. T. G. "…“Recentemente il Giornale di
Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva
critiche alla prosa di alcuni lettori
scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott.
a) è presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici; associazione che si batte per la difesa
dei valori cattolici tant'è che numerose persone hanno scritto al medesimo
ringraziandolo per l'attività svolta (come dimostra il link "I navigatori
ringraziano" presente sul sito internet dell'Associazione);
b) è autore di libri e articoli
di argomento religioso conosciuti a
livello nazionale;
c) ha curato numerose rubriche
televisive presso televisioni private a carattere religioso;
d) è stato intervistato
numerose volte su argomenti religiosi;
e) è stata richiesta la sua
partecipazione durante puntate televisive nazionali.
Ø
Inoltre il dott.
Ø
Ø
Infine lo stesso direttore, fatto ancor più grave, non aveva
pubblicato, nonostante la richiesta scritta del Sig. M. S. a lui indirizzata, la rettifica di
errore di persona richiesta dallo. stesso M.S., riguardo al dott. Muscio. Non
solo, ma aveva invece permesso la pubblicazione, sempre nella rubrica da lui
diretta, di un ulteriore scritto diffamatorio di G. T. che si collegava alla
lettera dello S., ben sapendo o non
potendo non sapere che lo S. aveva chiesto la rettifica in merito.
Ø
Il rilievo che il Pubblico Ministero fa relativamente alla frase “un
incallito integralista cattolico che non ha nulla da invidiare agli
integralisti islamici” non trova riscontro nella denuncia-querela presentata
dal dott. Muscio, per cui è irrilevante ad ogni effetto la considerazione che
lo stesso P.M. esprime in merito. Nulla invece rileva il PM sulla offensività o
meno delle frasi diffamatorie richiamate nella denuncia-querela che sono e
debbono rimanere unico oggetto del presente procedimento penale. Fra l’altro
piacerebbe conoscere a questa difesa quali sono i “precedenti interventi”
richiamati nella nota del PM nei quali il dott. Muscio ha espresso, secondo il
PM, le critiche alle manifestazioni del costume moderno, “ritenute non consone
all’ortodossia della religione cattolica”. Si fa presente che tutti gli
articoli, i libri, le conferenze e gli interventi del dott. Muscio non hanno
mai provocato nessun intervento di correzione da parte delle Autorità
Religiose. Non solo, ma
Come indagini suppletive si indicano:
1) l'acquisizione della
documentazione, liberamente consultabile e scaricabile, presente nei link "I navigatori ringraziano" - "Gruppo di preghiera" - "I salmi" - "Libri scritti
da Arrigo Muscio" - "Hanno scritto di noi"
- "Servizi televisivi" pubblicata
sul sito internet dell'Associazione http://space.tin.it/associazioni/armuscio, presieduta dal dott.
2) l'acquisizione da parte del
PM della testimonianza del Sig. M. S. riguardo, non solo alla richiesta di
rettifica inviata al Direttore del Giornale di Brescia (come risulta da
fotocopia allegata alla mia precedente opposizione) e mai presa in considerazione
dallo stesso, ma anche all'invito orale rivolto al funzionario del Giornale in
oggetto che gli telefonò per chiedergli conferma dell'invio della sua lettera
rettifica.
Ciò premesso, visto il comportamento doloso del direttore
del Giornale di Brescia, chiedo al sig. Giudice di respingere la richiesta di
archiviazione presentata dal Pubblico Ministero e di rinviare a giudizio per
diffamazione il dott. L. G. ai sensi
della normativa vigente supportata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione.
Con osservanza.
Avv. Enzo Bosio
Brescia, 13-12-2000
REPLICA AL
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA
In riferimento al mio esposto presentato all'Ordine
dei Giornalisti della Lombardia in data 22-4-1999 contro
In data 18 dicembre 2000 replicai con la seguente
lettera.
PREG.MO PRESIDENTE
DOTT. FRANCO ABRUZZO
ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Via A. Appiani 2
20121 Milano
P.C.
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
00186 ROMA
OGGETTO: esposto del 22-4-1999 contro G. L.,
direttore de "Il Giornale di Brescia"
In risposta al Vs. fax del 27 novembre 2000 (Prot.
N. 5239/00/FA/eg) espongo quanto segue, anche se in ritardo in quanto impegnato
nella stesura del "
Ho letto con attenzione l'art. 58 della legge 69/1963
da voi indicato ed a mio parere il medesimo fa solo riferimento ai termini di
prescrizione relativi all'azione disciplinare; termini che decorrono dalla data
della sentenza in caso di procedimento penale.
Tale norma non impone alcuna sospensione dell'azione
autonoma dell'Ordine dei Giornalisti che ha competenza sui comportamenti
disciplinari,
dato che gli eventuali risvolti penali sono invece di spettanza della
Magistratura. Un giornalista, infatti, può benissimo compiere un illecito
disciplinare, ma non penale ed è questa la ragione per cui il legislatore ha
previsto normative ed istituti diversi e differenti azioni da parte della
persona offesa. Tant'è vero che l'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha
punito, in riferimento alla trasmissione delle immagini pedofile, alcuni
giornalisti a prescindere dalle indagini della Magistratura (delle quali
parlarono subito i mass media) tese ad appurare eventuali reati!
L'esposto del 22-4-99 da me presentato all'Ordine
dei Giornalisti nei confronti di L. per la vicenda riportata anche nel "
Ritengo pertanto il contegno del dott. L. G.
suscettibile ai sensi di legge specifica, per la sua inaudita gravità, di
autonoma valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di
competenza, e ciò a prescindere da altrettante autonome valutazioni della
Magistratura attinenti alla disciplina della diffamazione.
Vi prego e vi invito pertanto a provvedere con la
stessa sollecitudine (quanto mai necessaria in quanto sono già trascorsi circa
due anni dalla data del mio esposto!) con cui avete agito nei confronti del
dott. Feltri in riferimento agli addebiti di competenza, anche nei confronti del
dott. L.
per il quale domando, a causa della inaudita gravità del suo comportamento da
me denunciato, il medesimo provvedimento: la radiazione dall'Albo dei
Giornalisti.
Brescia,
18 dicembre 2000
Distinti saluti.
Dr.
Considerazioni
Se
In data 2-1-1997 presentai, in qualità di presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici, il seguente esposto all'Autorità
Giudiziaria.
Mercoledì 11 dicembre 1996,
alle ore 22,30 circa, Canale 5 Mediaset ha trasmesso il programma “Maurizio
Costanzo Show” (vedere videocassetta allegata). Ospite in studio è stato lo
scrittore Aldo Busi. Durante la trasmissione, Aldo Busi ha affermato quanto
segue: “Tutti i preti sono culatoni!” (vedere a circa 34 minuti sul
segnatempo del videoregistratore, dopo averlo azzerato all’inizio della
videocassetta) - “Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13
anni, chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con
nonni, zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e
poi si infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva
normalmente….” (vedere a circa 1 ora e 24 minuti).
Ciò premesso, chiediamo a
codesta Autorità giudiziaria di accertare se con l’espressione usata da Aldo
Busi “Tutti i preti sono culatoni” siano stati violati gli art. 403 e/o
406 del
Tenuto inoltre conto
dell’art. 609 quater
Chiediamo di accertare se
la trasmissione in oggetto sia avvenuta in diretta o in differita e se sia
stata replicata onde valutare l’eventuale responsabilità del conduttore
Maurizio Costanzo e di eventuali altri responsabili.
In riferimento alle
affermazioni “Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni,
chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con nonni,
zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e poi si
infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente….”,
tenuto conto:
3) di
quanto riportato dalla rivista “Ex Novo”, N. 4, pag. 5: “….Le povere vittime
di Dutroux, infatti, venivano gettate in pasto a facoltosi pervertiti: tali
imprese erano generalmente filmate e consentivano a “qualcuno” di controllare
come burattini i personaggi “eccellenti” colti in castagna.
4) di
quanto sostenuto nel libro “La Massoneria
- Società segreta iniziatica”, Autori vari, Ed. Civiltà, Brescia, a pag. 91-92
“Nel 1953, negli USA, la Massoneria concepì un suo “piano” per corrompere su
vasta scala tutta la gioventù americana. Vi si legge: “…Abbiamo incominciato
a realizzare un piano e lo perfezioneremo con i seguenti mezzi: il cinema, la
pubblicazione-porno a buon prezzo, i libri comici con storie di sesso e di
violenza; ultimo mezzo, ma non il più piccolo, la televisione…Non osiamo andare
troppo lontano con la televisione, per il momento. Ma essa ci riserva un
uditorio immenso, e sarà il mezzo migliore per accostare i bambini. Il nostro
piano è di incoraggiare dapprima delle rappresentazioni amorose, se non subito
immorali, così graduando progressivamente la malvagità, tutta calcolata, si
avrà il possesso di tutta
5) e
tenuto conto dei ripetuti riferimenti effettuati da Riccardo Bocca nel suo
libro “Maurizio Costanzo Shock”, ed. Kaos, sull’appartenenza di Maurizio
Costanzo alla loggia massonica P2,
chiediamo
di accertare se quanto
avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di
“audience”, al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che
contrasta con il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del
In caso di violazione
delle leggi sopra indicate, e/o della L. 25 gennaio 1982, N. 17 e/o di altre
non citate vi chiediamo di intervenire secondo legge.
Domandiamo di essere
avvisati ai sensi dell’art.
Distinti
saluti.
Il
Presidente
Dr.
Archiviazione dell'esposto
In data 7-5-1998
Riguardo comunque a tale
episodio ho presentato una denuncia "….. Poiché non ho mai ricevuto alcuna notifica
di ipotesi di archiviazione e/o alcuna notifica in merito ad eventuali udienze
riguardo al caso in questione, presento denuncia-querela per omissioni di atti
d’ufficio art.
Ritengo interessante
sapere che:
a) Francesco
Milanese (Tutore dei minori del Friuli Venezia Giulia) ha definito le
dichiarazioni di Busi rilasciate durante la trasmissione in oggetto "….pesantissime
affermazioni sul tema della pedofilia…."[10].
b) Il "Passaporto della
prudenza" presentato dalla ministra francese della famiglia e
dell'infanzia Segolen Royal stabilisce
che "…il bambino deve rifiutare atteggiamenti che lo infastidiscono, anche
se provengono dai suoi genitori…"[11].
c) Lo psichiatra prof. Massimo
Ammaniti[12] in risposta alla domanda "Professore ma
quale è il limite oltre il quale un adulto non deve spingersi per non turbare
un bambino?", dichiara "Il limite è la sua identità, la violazione
dei suoi personali confini….palpeggiamenti, baci, toccamenti, masturbazioni,
esibizionismo o visione di filmati hard….tutto questo è abuso sessuale e mai in
nessun caso un gioco…..".
a)
d) L'on.
Burani Procaccini ha presentato la seguente interrogazione parlamentare.
Interrogazione
parlamentare
In data 11 maggio
Interrogazione a risposta scritta
BURANI PROCACCINI. Al Ministro di
il recente fatto di cronaca nera in cui un
bambino albanese è stato ucciso da un diciassettenne pedofilo è l’ultimo di una
lunga serie di abusi sui minori che puntualmente accende i riflettori sul
problema pedofilia. Tali episodi scatenano le solite recriminazioni ed indagini
sociologiche sulle radici della pedofilia;
una forte segnalazione è giunta da parte del
Dr.
il Dr. Muscio ha dichiarato che solo
recentissimamente è venuto a conoscenza che il noto scrittore è stato
penalmente assolto per tali dichiarazioni dal Giudice delle Indagini
preliminari di Roma Dr.
si è passati da un eccesso quale era quello in
cui, fino a non molto tempo fa, le ragazze madri venivano allontanate dal piccolo
schermo perché non potevano essere di esempio, ad una televisione amorale e
liberticida:
quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano promuovere affinchè la Televisione di Stato e la Televisione
commerciale non permettano che affermazioni siffatte passino inosservate
consentendo che nell’immaginario collettivo le pratiche pedofile siano
giustificate e giustificabili e che la giustizia non impedisca l’esercizio dei
diritti più elementari delle associazioni dei cittadini.
On.
n. 4-29773
(XIII legislatura - allegato B ai Resoconti della seduta del 12 maggio
2000- pagina 31232)
Il 15-7-1998 vi fu una
sconcertante telefonata che fece scaturire la seguente denuncia-querela.
Al Signor Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia
Atto di Denuncia-Querela
Il sottoscritto
Il giorno 15-7-1998,
verso le ore 17.00 circa erano presenti in casa mia i miei genitori, D.G.I. e
M.A.
Allo squillare del
telefono di casa rispondeva mia madre, la quale si sentiva dire
dall'interlocutore: "Sono Aldo Busi, parlo con l'Associazione
Genitori?".
Mia madre rispondeva
"Con quale associazione desidera parlare?".
Aldo Busi replicava
"con l'associazione Genitori Cattolici di
Mia madre, dopo aver
confermato che quella era la linea telefonica di
Mia madre allora lo
interrompeva dicendo che suo figlio Arrigo non era presente in casa.
A questo punto il sig.
Busi riferiva le seguenti frasi: "Allora se è sua madre lo faccia curare
perché è un pericolo pubblico, perché è ammalato e deficiente".
Il Busi veniva nuovamente
interrotto da mia madre la quale gli disse che doveva rivolgersi direttamente a suo figlio se aveva
delle questioni con lui, ma questo dopo il suo rientro dalle vacanze.
Il Busi replicava
"Non parlo con quel vigliacco di suo figlio perché le mie parole sono
sacre", ed interruppe la comunicazione.
Dopo circa trenta minuti,
il sig. Busi chiamava nuovamente casa mia e riferiva a mia madre che era
intenzionato a distruggermi pubblicamente, per cui voleva sapere i miei dati
anagrafici e dove tenevo le mie pubbliche conferenze.
Sempre in questo secondo
colloquio, e dopo aver chiesto a mia madre se avevo dei figli, mi augurava che
i miei "figli crescessero drogati".
Riferiva inoltre a mia
madre che se non gli vessi chiesto scusa lui mi avrebbe querelato, mi avrebbe
distrutto perché lui non perdonava ed avrebbe fatto girare per tutta Brescia la
copia del mio esposto per sputtanarmi, e che gli associati sono tutti dei
cretini e dei vigliacchi.
Dopo alcuni minuti
richiamava al telefono, chiedendo a mia madre di accendere il fax perché voleva
mandare tutte le considerazioni che aveva precedentemente fatto per telefono ed
aggiungeva "il foglio del fax dopo potete ficcarvelo nel culo".
Mia madre disse che non
era in grado di accendere il fax per cui la sua missiva doveva spedirla per
posta.
Il Busi allora aggiungeva
che i suoi autografi costano cari ma avrebbe fatto un'eccezione per noi
dell'associazione e per me.
Tutto quanto riferito da
Busi è stato udito non solo da mia madre ma anche da mio padre, che potrà
confermare la veridicità dei fatti qui esposti.
Ciò premesso, poiché i
fatti suesposti concretano quanto meno i reati di cui agli articoli 595 c.p. il
sottoscritto propone formale
Denuncia-querela
Chiedendo che venga
penalmente proceduto per i fatti di cui sopra nei confronti del Sig. Aldo
Busi…..
Brescia 27-8-1998
Richiesta di archiviazione
In data 26-4-2000, dopo circa
due anni dalla data della denuncia, inviai un fax all'attenzione del magistrato
di competenza sul caso dott.ssa M. M., per sapere notizie in merito.
Il 24-5-2000, dopo circa
un mese, mi pervenne la seguente
risposta " Il fascicolo si trova nella fase delle indagini preliminari in
uno stato di "quiescenza" (trattandosi di fascicolo che il capo
dell'ufficio dovrà rassegnare)".
In data 4-9-
Opposizione
AL GIUDICE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL
TRIBUNALE DI BRESCIA
OGGETTO:
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROC. N. 13339/MT/2000 RG NOTIZIE
DI REATO CONTRO ALDO BUSI.
Io sottoscritto Dr.
1) Che il Dr. Aldo Busi fosse a
conoscenza della presenza di un'altra
persona oltre a mia madre D.G.I. risulta, in maniera inequivocabile, dalla
allegata dichiarazione di M.A. -….Durante una delle telefonate di Aldo Busi con
mia moglie D.G.I., mentre ascoltavo col viva voce gli insulti di Aldo Busi,
dopo un iniziale momento di sconcerto gli dissi un paio di volte ad alta voce,
in successione "Ma come si permette!? La smetta!!". Ma Busi, dopo un attimo
di silenzio, proseguì con gli insulti -
2) L'intenzione diffamatoria di
Busi nei miei confronti risulta inoltre evidente dal desiderio dello stesso di
comunicare con l'Associazione Genitori Cattolici "Sono Aldo Busi, parlo
con l'associazione genitori?…con l'associazione genitori cattolici di
3) L'intenzione diffamatoria di
Busi appare inoltre evidente dall'intenzione di inviare un fax contenente tutte le considerazioni fatte per
telefono (riguardanti non solo la mia persona, ma anche gli altri associati!).
Quindi il fax doveva essere portato a conoscenza anche di molteplici
destinatari che avrebbero letto anche le frasi offensive inerenti alla mia
persona "Per concretare il delitto di diffamazione non occorre che la
propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa
avvenire in diversi momenti, purchè sia rivolta a più persone" (Cass.
Pen., sez. V, 19 gennaio 1984, n. 485)
4) Ulteriore prova
dell'intenzione di Busi di diffamare risulta dalla sua dichiarazione di
"…far girare per tutta Brescia la copia del mio esposto per
sputtanarmi…."
5) Anche l'intenzione di
inviare per posta lo scritto (in quanto i miei genitori non sapevano far
funzionare il fax) facendo "un'eccezione per noi dell'associazione e per me" conferma ulteriormente,
parlando al plurale con evidente intenzione di portare a conoscenza di diversi
destinatari i suoi insulti, il desiderio consapevole di diffamarmi portando uno
scritto a conoscenza dei soci dell'Associazione.
6) Infine, le ripetute
telefonate fatte da Busi dimostrano indiscutibilmente l'intenzione di Busi (che
non poteva immaginare di trovare sempre la stessa interlocutrice!) di
continuare gli insulti indipendentemente da chi gli avesse risposto.
Per le suddette motivazioni le quali confermano, di
fatto e di diritto, l'intenzione e l'azione diffamatoria di Aldo Busi che non
si è arrestata neppure di fronte all'intervento di M.A. che gli ha chiesto col viva
voce di smettere, chiedo al Sig. Giudice che:
a) venga respinta la richiesta
di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero;
b) venga rinviato a giudizio il
dr. Aldo Busi per diffamazione;
c) venga ordinata
l'acquisizione, qualora il Sig. Giudice lo ritenesse necessario, del tabulato
Telecom relativo al periodo indicato nella mia denuncia a sostegno
dell'accanimento diffamatorio di Busi.
Brescia, 7 settembre 2000
In fede.
Dr.
Si
allega dichiarazione di M.A.
Decreto di fissazione
udienza in Camera di Consiglio da parte del Giudice per le indagini
preliminari.
In
data 1 dicembre 2000
Qualche giorno dopo la
telefonata riportata nella mia denuncia-querela, lo scrittore Aldo Busi
presentò una denuncia per calunnia nei miei confronti in riferimento al mio esposto
del 2-1-1997. Non riporto tale atto in quanto di proprietà e di competenza del
medesimo; di conseguenza, a mio parere solo Busi può autorizzarne la
pubblicazione.
Poiché il pubblico
ministero chiese l'archiviazione, Busi si oppose e lo stesso Gip che sentenziò
il non luogo a procedere nei confronti del Direttore del Giornale di Brescia e
di G.T. fissò, con ordinanza datata 27 gennaio
RICUSAZIONE DEL GIUDICE
In data 24 marzo 2000 il
mio legale avv. Enzo Bosio preparò la seguente ricusazione nei confronti del
giudice E. Q.
depositata nella medesima
data sia alla Corte d'Appello di Brescia sia nell'ufficio del
Dichiarazione di
ricusazione
Proc. Pen. N. 2877/99
R.G.N.R. N. 2465/99 R.G. G.I.P. udienza del 3-4-2000 ex art. 127, 409 c. 2 e
410 c.p.p.
Premesso
Che in data 25-7-98 il
sig. Aldo Busi ha depositato, presso la Procura della Repubblica del Tribunale
di Brescia, una denuncia querela nei confronti del dott. Muscio;
che in data 7-9-99 il
sostituto procuratore, dott. F. S., ha presentato al Giudice per le indagini
preliminari, dott. E. Q., richiesta di archiviazione del procedimento penale a
carico del dott. Muscio;
che la difesa del sig.
Busi ha presentato al Giudice per le indagini preliminari opposizione alla
richiesta di archiviazione;
che
che in data 17-1-2000 il
dott.
Tutto ciò premesso
personalmente
Dichiara
Nel procedimento penale
di cui in epigrafe di ricusare
Si allega in copia……
IL RIGETTO DELLA RICUSAZIONE
In data 3-4-2000,
all'udienza stabilita, con viva sorpresa vengo giudicato dal giudice ricusato
in quanto, come dichiarato da quest'ultimo, la Corte d'Appello di Brescia, in
data 27 marzo 2000, ha rigettato la
ricusazione con le seguenti motivazioni:
"…Letta l'istanza di
ricusazione depositata il 24 marzo 2000 da
Rilevato che quest'ultimo
adduce a motivo della ricusazione l'avere egli, in data 17 gennaio 2000,
presentato al Consiglio Superiore della Magistratura e ad altre autorità un
esposto nei confronti del dott. E. Q. in relazione alla decisione dallo stesso
assunta in merito ad un diverso procedimento nel quale l'esponente aveva
assunto veste di parte offesa;
Rilevato altresì che
l'istante fa espresso riferimento, quale presupposto che legittimerebbe la
ricusazione, ai "motivi di cui alla lettera h) dell'articolo 36 c.p.p.,
come richiamato dall'art. 37 c.p.p.;
Considerato che l'art.
37, nell'indicare i casi tassativamente previsti (cfr e pluribus Cass. Sez. VI,
16-4-97, n. 1606), nei quali
Ritenuta pertanto la
manifesta infondatezza dei motivi addotti dal Muscio nell'istanza di
ricusazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di
Brescia, sezione Prima Penale;
Visti gli articoli 40, 41
c.p.p.;
dichiara inammissibile
l'istanza di ricusazione depositata il 24 marzo 2000 da
Alcune considerazioni in proposito
Leggendo le
motivazioni si ricava che la Corte
d'Appello, salvo errore, ha rigettato il
ricorso per incompetenza sul comma h) di esclusiva spettanza dell'art. 36
c.p.p. che impone al Giudice l'obbligo di astenersi per "… gravi ragioni
di convenienza…." .
Ciò premesso mi permetto
riportare alcune considerazioni in proposito:
1) "In
tema di ricusazione non può confondersi l'inimicizia fra magistrato e parte con
le iniziative di quest'ultima, tesa a sottrarsi al proprio giudice naturale;
l'inimicizia infatti deve trovare fondamento in rapporti personali svolti in
precedenza e fuori del processo (Affermando siffatto principio la Cassazione ha
escluso che ricorresse ipotesi di ricusazione in fattispecie nella quale il
ricorrente si era limitato ad enumerare esposti e denunce da lui stesso
presentati successivamente (l'evidenziazione è mia) al procedimento che
lo coinvolgeva e riguardava atti rispetto ai quali non si era dimostrato che
fossero seguite manifestazioni di ostilità) Cass. VI, sent. 2830 del 24-8-95.
2) Il
mio esposto è stato presentato prima della data dell'ordinanza di convocazione
per l'udienza Busi.
3) Il dott. E. Q. durante
la sua sentenza N. 826 commentò negativamente anche il mio articolo sulle
adozioni di bambini da parte delle coppie gay[14] che non c'entrava nulla
con l'oggetto della mia denuncia per diffamazione "...L'esclusione (della
possibilità di ricusazione, nda)
tuttavia non si estende al caso in cui
4)
La mia memoria difensiva
Proseguendo quindi il
procedimento intentatomi da Busi il mio legale presentò la seguente memoria
difensiva.
AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
C/O TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
BRESCIA
N. RG. Gip. 2465/99
N. RG. PM. 2877/98/ Mod. 21
Memoria difensiva del Dott.
Il presidente dell'Associazione Genitori Cattolici,
Dott.
Come cittadino e presidente di genitori cattolici aveva tutto il diritto ed il dovere di chiedere all'autorità Giudiziaria di valutare l'eventuale rilevanza penale di tali dichiarazioni di estrema gravità. Tali affermazioni furono effettuate a ridosso del periodo in cui era scoppiato lo scandalo pedofilo del Belgio legato alla vicenda Dutroux.
In particolare l'affermazione dell'adulto Busi
" Ma se un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni chi se ne
frega! Ma dov’è il male sociale?…" trasmessa da una televisione privata a diffusione
nazionale poteva provocare un notevole impatto nei confronti degli ascoltatori,
anche ragazzi, tant'è che un giovane di 20 anni scrisse al presidente Dr.
Quanto premesso stimolò
Ciò premesso, chiarisco quanto segue.
1) Muscio ha semplicemente
riportato le affermazioni pronunciate da Aldo Busi durante la puntata
televisiva indicata nell'esposto stesso, chiedendo all'Autorità Giudiziaria
(come suo diritto di cittadino, di scrittore cattolico e di presidente
dell'Associazione di genitori cattolici), di accertare se le stesse costituivano
violazione di norme penali perseguibili d'ufficio.
2) Ha allegato all'esposto la
videocassetta con la registrazione della trasmissione affinchè i giudici
potessero valutare al meglio le affermazioni di Busi considerandole nell'intero
contesto.
3) Non ha mai fatto le affermazioni che Busi gli attribuisce (basta leggere con
attenzione il suo esposto) e non ha mai equiparato Busi a Dutroux.
4) Infine, in relazione
all'appartenenza del conduttore Maurizio Costanzo alla Massoneria (secondo quanto indicato da
pubblica documentazione riportata nell'esposto), ha semplicemente e
legittimamente chiesto all'Autorità Giudiziaria, come suo diritto-dovere di
cittadino e di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, basandosi su
alcune fonti di pubblica documentazione in riferimento all'operato della massoneria, alle quali se ne aggiungono
delle altre sotto specificate, di "accertare se quanto avvenuto durante la
trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di "audience", al
caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che contrasta con
il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C.P…". E ciò
anche in relazione all'eventuale trasmissione sia di un programma preregistrato
(in tal caso le affermazioni di Busi potevano essere tagliate!) e sia della sua
eventuale replica integrale il giorno successivo (indagini richieste da Muscio
nell'esposto del 2 gennaio 1997). Tale legittima domanda, che nasce dall'esame
della documentazione indicata ed allegata, non esclude assolutamente, infatti,
in riferimento a quanto scritto da Muscio, che la programmazione della puntata
televisiva in oggetto fosse da imputare alle esigenze di "audience" o
al caso.
5) Le autorità inquirenti,
infatti, che hanno valutato l'esposto e visionato la videocassetta non hanno
sollevato alcuna ipotesi di calunnia (reato perseguibile d'ufficio) nei
confronti di Muscio e nemmeno il Pubblico Ministero dott. S. l'ha ravvisato nella specifica querela di
Busi, tant'è che ne ha chiesto l'archiviazione.
Quindi non esiste alcuna valida motivazione
giuridica di supporto alla denuncia di Busi per calunnia o per altro reato.
Busi, in qualità di scrittore, conosce benissimo la differenza che passa tra
affermazioni ed equiparazioni e la semplice esposizione di fatti veri corredata
da una altrettanto semplice richiesta di indagine supportata dalla
documentazione pubblica indicata per verificare un'eventuale ipotesi che non
esclude le altre specificate. L'opposizione di Busi, inoltre, non indica gli
ulteriori elementi di prova, ma contiene solo una richiesta di acquisizione di
documentazione per eventuali diritti di terzi, estranei alla specifica querela
di Busi. E' quindi manifestamente
infondata.
Chiedo quindi l’archiviazione della querela di Busi
in quanto totalmente infondata.
Si allegano:
a) lettera di L. V. richiamata
nella memoria;
b) oltre alla documentazione indicata
nell’esposto presentato da Muscio il 2 gennaio 1997, i seguenti documenti giustificativi
della richiesta di accertare, in base alla documentazione pubblica (indicata
nell'esposto di Muscio) che afferma l'appartenenza del conduttore della
trasmissione Maurizio Costanzo alla massoneria, se " se quanto avvenuto
durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di
"audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere
naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una
precisa norma del C.P…" :
1) “Humanum genus” http://www.europart.it/jubilaeum/humanum_genus.html, enciclica sulla Massoneria
di papa Leone XIII;
2) “Inimica
Vis”,
enciclica sulla Massoneria di papa Leone XIII;
3) “Traditi humilitati”, enciclica di Papa Pio P.P.
VIII
4) fotocopia di alcune pagine
del libro “L’eletta del dragone”, di Clotilde Bersone – Ed. Segno;
5) “Satanismo, pedofilia,
commercio d'organi e sacrifici umani”, dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco;
6) "Orrori sui bambini e
imperialismo satanico", dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco
7) "La faccia nascosta
della storia", dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco;
8) "Multiplices
inter",
enciclica di papa Pio IX
Si indicano, inoltre, i seguenti libri:
Ø "L'Eletta del Dragone" di Clotilde Bersone - Ed. Segno-Udine
Ø
Ø
Ø
Ø Il Vero volto dell'immigrazione di Giuli Valli - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
Ø
Educazione
sessuale: tappa massonica verso l'annientamento dell'uomo di
Ø ONU - gioco al massacro di Franco Adessa - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
Ø Il quarto livello - di Carlo Palermo (ex magistrato) - Editori Riuniti
Ø In nome di Dio - di David Yallop - Ed. Tullio Pironti
Ø Via col vento in Vaticano - I Millenari Ed. Kaos
Se necessario verrà indicata ulteriore
documentazione al riguardo e verranno segnalati, come testimoni, studiosi o ricercatori a sostegno della documentazione
sopra citata.
Brescia, 10 aprile 2000
L'ordinanza del
giudice
In data 19/4/2000, dopo due udienze
Il Gip dott. E. Q. sciogliendo la riserva di cui al
verbale udienza 14-4-2000 osserva:
l'archiviazione non può essere allo stato accolta, in
quanto occorre procedere, ai fini dell'accertamento della verità ed anche di
una più esatta qualificazione giuridica del fatto (calunnia-diffamazione), alle
seguenti ulteriori indagini indicate in sede di opposizione dalla persona
offesa Busi Aldo, in particolare: acquisizione delle imputazioni criminali che
sono state contestate al Sig. Dutroux e alla massoneria americana, in tema di
pedofilia, allo scopo di verificarne l'idoneità a costituire termine di offesa
qualora riferite a soggetti terzi, avendo l'indagato
P.Q.M.
Letto l'art. 409 comma
Respinge
L'archiviazione del procedimento
Ordina
La restituzione degli atti al P.M. perché proceda
alle ulteriori indagini, indicate nella parte motiva, fissando per il
compimento di esse il termine di mesi 6 (sei) - manda alla cancelleria per gli
adempimenti conseguenti.
Brescia 19-4-2000
Considerazioni
Come cittadino e rappresentante di cittadini non
posso esimermi dal notare che mentre nel mio caso da cui scaturì il mio esposto
del 17 gennaio 2000 vi fu, in pochi mesi,
l'intervento di tre Gip, nel caso Busi è sempre rimasto lo stesso dott.
E. Q, nonostante la ricusazione e nonostante si sentisse offeso da mio esposto
del 17 gennaio 2000, come da lui stesso poi dichiarato nel suo atto di
citazione per danni.
Una sorpresa
Durante un'udienza con Busi scoprimmo che lo stesso
era stato assolto in riferimento alle sue affermazioni riportate nel mio
esposto riguardo alla trasmissione televisiva. Non mi è possibile riportare la
motivazione del Gip di Roma che si occupò del caso in quanto scritta a penna e
per me ed altri illeggibile. Fu una sorpresa in quanto non ricevetti mai alcuna
notifica in merito a quell'udienza tant'è che, appena saputo di tale
fatto, ho presentato subito la seguente
denuncia.
ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI PERUGIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 2 gennaio 1997 ho presentato in qualità di
presidente dell’Associazione A.ge, genitori cattolici - sezione di Mompiano,
Brescia (in seguito trasformatasi in Associazione Genitori Cattolici), un
esposto sul quale avevo espressamente indicato d'essere avvisato ai sensi
dell'art.
Dello stesso non ho più saputo nulla fino al giorno
14 aprile
Poiché non ho mai ricevuto alcuna notifica di
ipotesi di archiviazione e/o alcuna notifica in merito ad eventuali udienze
riguardo al caso in questione, presento denuncia-querela per omissioni di atti d’ufficio
art.
Domando inoltre d’essere avvisato nell’eventuale
ipotesi di archiviazione ai sensi dell’art.
In fede.
Il Presidente
Dr.
Si allegano:
1) fotocopia lettera del giovane L. V.;
2) fotocopia esposto da me presentato in data 2
gennaio 1997;
3) fotocopia decreto del Giudice delle Indagini
preliminari Dr.
In data 17 marzo
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dott.
In data 13-3-2000 ho ricevuto dal mio legale avv.
Enzo Bosio la copia della querela per calunnia (procedimento RGNDR 28/7/98)
sporta da Aldo Busi nei miei confronti (vedere all. fotocopia), riguardo alla
quale è stata chiesta l'archiviazione dal Pubblico Ministero Dott. S., con
avverso parere di Busi che ha inoltrato opposizione al Giudice delle indagini
preliminari.
Aldo Busi ha presentato tale querela in riferimento
all'esposto del 2-1-1997 da me presentato all'Autorità Giudiziaria (vedere all.
fotocopia) in qualità di presidente dell'A.ge - Asociazione Italiana Genitori
(genitori cattolici- sezione di Mompiano); esposto che risulta tuttora pendente
in quanto non mi è pervenuta, fino al momento in cui scrivo, alcuna notifica di
archiviazione.
Lo scrittore Aldo Busi si riferisce al mio esposto chiamandolo ripetutamente querela: errore inescusabile per uno
scrittore che ben conosce l'esatto significato delle parole. Inoltre,
falsamente, Busi dichiara nella sua querela che il sottoscritto "…si spinge ad affermare che l'esponente
sarebbe paragonabile, assimilabile, al noto maniaco e criminale Dutroux….Non
pago di ciò accomuna l'intervento del
querelante alla preordinata e volutamente criminale e distruttiva opera di tale
massoneria americana (?) che avrebbe per oggetto un programma di corruzione -
su vasta scala di tutta la gioventù americana-…..Queste gravissime affermazioni sono calunniose e gravemente offensive, e provengono evidentemente o da una mente non
lucida (nel qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi responsabile delle
proprie azioni) ovvero da un soggetto che, con propositi dolosamente fanatici, ha coscientemente deciso di
accusare il querelante di un fatto grave e determinato (la comunanza con i
principi del criminale e pedofilo Dutroux e con la deviata massoneria
americana) che è assolutamente estranea alla sfera soggettiva e oggettiva del
querelante. Il tutto, evidentemente, sapendo
e non potendo non sapere che l'esponente nulla ha a che spartire né coi
pervertiti criminali pedofili del Belgio né con la deviata massoneria americana
(ma esiste davvero?). La querela del Muscio è gravemente e gratuitamente
offensiva, poiché indica l'esponente
come un pedofilo, o comunque un soggetto non solo favorevole, ma addirittura
dedito al proselitismo in tema di pedofilia……..Ingiustamente l'esponente si
vede quindi diffamato e calunniato dalle affermazioni
in questione…."
Ciò premesso, chiarisco e lamento quanto segue.
1) Nel mio esposto ho
semplicemente riportato le affermazioni pronunciate da Aldo Busi durante la
puntata televisiva indicata nell'esposto stesso, chiedendo all'Autorità
Giudiziaria (come mio diritto di cittadino, di scrittore cattolico e di
presidente dell'Associazione di genitori cattolici), di accertare se le stesse
costituivano violazione di norme penali.
2) Ho allegato all'esposto la
videocassetta con la registrazione della trasmissione affinchè i giudici
potessero valutare al meglio le affermazioni di Busi considerandole nell'intero
contesto.
3) Non ho mai fatto le affermazioni che Busi mi attribuisce (basta leggere con
attenzione il mio esposto).
4) Infine ho chiesto,
semplicemente e legittimamente, all'Autorità Giudiziaria, indicando
precisamente alcune fonti di pubblica documentazione (alle quali ne posso
aggiungere, se richiesto, anche ulteriori) di "accertare se quanto
avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di
"audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere
naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una
precisa norma del C.P…". Tale domanda non esclude assolutamente, infatti,
che la programmazione della puntata televisiva in oggetto sia da imputare alle
esigenze di "audience" o al caso.
5) Le autorità inquirenti,
infatti, che hanno valutato il mio esposto e visionato la videocassetta non
hanno sollevato alcuna ipotesi di calunnia (reato perseguibile d'ufficio) nei
miei confronti e nemmeno il Pubblico Ministero dott. S. l'ha ravvisato nella
specifica querela di Busi, tant'è che ne ha chiesto l'archiviazione.
Aldo Busi è uno scrittore e come tale conosce
perfettamente l'esatto significato delle parole e delle affermazioni della
lingua italiana; quindi sa e non può non
sapere la differenza che passa tra un'affermazione-accusa ed una semplice e
legittima esposizione di fatti che
prelude ad una legittima interrogazione (differenza facilmente comprensibile
anche per un alunno di terza media) e, di conseguenza, pur avendo letto il mio
esposto (che dichiara d'aver allegato alla sua querela) si è rivolto alla
magistratura accusandomi dolosamente di affermazioni che non risultano nel mio
esposto, sapendo e non potendo non
sapere, che io non ho mai fatto nei
suoi confronti le affermazioni indicate nella sua querela.
Inoltre con le espressioni riportate nella sua
querela "….Queste gravissime affermazioni sono calunniose e gravemente
offensive, e provengono evidentemente o
da una mente non lucida (nel qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi
responsabile delle proprie azioni) ovvero da un soggetto che, con propositi dolosamente fanatici, ha
coscientemente deciso di accusare il querelante di un fatto grave e
determinato…" mi ha pubblicamente diffamato (tenuto anche conto della
mia notorietà pubblica come autore cattolico di numerose pubblicazioni, tra cui
articoli pubblicati su riviste nazionali - anche telematiche; come
conferenziere; come conduttore di numerose rubriche televisive presso emittenti
private e come presidente dell'Associazione Genitori Cattolici della quale si
sono interessati numerosi mass media anche nazionali con più di 100 articoli
ecc.; documentazione consultabile sul sito internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio),
chiedo
che Aldo Busi venga perseguito penalmente per
calunnia ai sensi dell'art.
Domando inoltre ai sensi dell'art.
Si allega:
copia esposto del 2-1-1997
copia querela di Aldo Busi consegnatami il 13-3-2000
In fede
Dr.
Richiesta di
archiviazione
In data 17-4-2000 il Pubblico Ministero Dott.ssa
M.M. ha presentato al Gip richiesta di
archiviazione per le seguenti motivazioni "…..Non deve promuoversi azione
penale in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari
non si ravvisano gli estremi dei reati ipotizzati.
Per esporre quanto osservato è necessario, a parere
di questo PM, fare una premessa: le parti coinvolte si pongono, nell'ambito del
dibattito cultural-televisivo, su due fronti estremi e contrapposti. I principi
e le idee affermate da una parte paiono all'altra assurde, inaccettabili ed
offensive. Non può che scaturirne una serie di incomprensioni, prese di
posizione e…querele.
Ritiene questo PM che, visti nella loro oggettività,
i reciproci esposti querela non contengano affermazioni palesemente
calunnatorie e/o diffamatorie. Ciascuna delle parti chiede semplicemente alla
magistratura di accertare la verità dei fatti e la sussistenza di eventuali
reati. Non è possibile dimostrare la mala fede di ciascuna delle parti nella
presentazione dei propri atti (ben potendosi ipotizzare che si sia sentita
offesa, indignata o ingiustamente querelata alla magistratura a causa degli
esposti-querela presentati dall'altra e che abbia, sia pure per errore,
ipotizzato la mala fede della controparte).
Così non pare arbitraria o palesemente discorsiva
dei fatti la lamentela del Busi per l'accostamento del proprio nome - sia pure
mediante giustapposizione - a quello del maniaco belga e alla massoneria
americana (reale o supposta che sia) e non pare arbitrario o palesemente
discorsivo dei fatti la circostanza che lo stesso, sia pure implicitamente -
aggiungiamo noi -, si senta additato quale pedofilo.
Neppure diffamatoria appare l'osservazione sulla
"mente non lucida" e sui "propositi dolosamente fanatici":
ancora una volta la totale contrapposizione ideologica dei due
"contendenti" deve essere individuata quale causa delle affermazioni
del Busi. Per una persona convinta della bontà delle proprie idee, il duro
attacco subito (addirittura con richiesta di accertamento di eventuali
responsabilità penali fatto alla magistratura) può essere interpretato come il
frutto non di una decisione serena e coscienziosa ma come il frutto di una
preordinata strategia "dettata" dalla diversa ideologia del Muscio
ovvero di una mente incapace di interpretare correttamente il significato delle
frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione
televisiva…"
Considerazioni
Ritengo doveroso esprimere qualche considerazione in
merito alla frase del PM "…. può essere interpretato come il frutto non di
una decisione serena e coscienziosa ma come il frutto di una preordinata
strategia "dettata" dalla diversa ideologia del Muscio ovvero di una
mente incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi
pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva…."
Ritengo un onore quello di avere una mente
incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi pronunciate
dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva, anche se tale
onore lo devo condividere con quanti
hanno protestato per le dichiarazioni di Busi, come risulta da articoli
pubblicati sui giornali, e con altri che la pensano diversamente dallo
scrittore. Ad esempio:
Ø
Francesco Milanese (Tutore dei minori del
Friuli Venezia Giulia) ha definito le dichiarazioni di Busi rilasciate durante
la trasmissione in oggetto "….pesantissime affermazioni sul tema della
pedofilia…."[15].
Ø
Il "Passaporto della prudenza" presentato dalla ministra
francese della famiglia e dell'infanzia Segolen Royal stabilisce che "…il bambino deve
rifiutare atteggiamenti che lo infastidiscono, anche se provengono dai suoi
genitori…"[16].
Ø
Lo psichiatra prof. Massimo Ammaniti[17] in risposta alla domanda "Professore ma
quale è il limite oltre il quale un adulto non deve spingersi per non turbare
un bambino?", dichiara "Il limite è la sua identità, la violazione
dei suoi personali confini….palpeggiamenti, baci, toccamenti, masturbazioni,
esibizionismo o visione di filmati hard….tutto questo è abuso sessuale e mai in
nessun caso un gioco…..".
Ø
Ø
L'on. Burani Procaccini che ha presentato
l'interrogazione parlamentare riportata
precedentemente nel dossier.
Opposizione alla richiesta di archiviazione
Naturalmente ho
presentato un'immediata opposizione alla richiesta di archiviazione ed un
esposto alle Autorità.
Brescia, 18/05/00
AL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Presso il Tribunale di Brescia
OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero dott. M.M. - Proc. N. 5319/MT/2000RG Notizie di
Reato, iscritto nel registro delle notizie di reato il 23-3-2000-05-16
Mi oppongo alla richiesta di archiviazione della mia
denuncia-querela nei confronti di Aldo Busi avanzata dal Pubblico Ministero
Dott. M. M. (procedimento di cui
all'oggetto) per le seguenti ragioni.
1) Io non ho mai denigrato le
affermazioni, che moralmente si commentano da sole, di Aldo Busi durante la
trasmissione televisiva oggetto del mio esposto
(sollecitato ad intervenire anche da un giovane di venti anni rimasto
sconcertato - vedere allegata
fotocopia) dal quale, letto
attentamente, si può ricavare facilmente la mia sola e semplice esposizione
delle stesse. Dichiarazioni di Busi che ho sottoposto al vaglio della
Magistratura al fine di verificare eventuali ipotesi di reato. Lo scrittore
Busi, estremamente pratico e competente nell'uso dei termini della lingua
italiana, non avrebbe dovuto, di conseguenza, ritenersi offeso dalla mia
semplice esposizione delle sue veritiere affermazioni. Quindi io non ho
espresso opinioni che ritenessero "assurde, inaccettabili ed
offensive…" le affermazioni di Busi, come pare evincersi indirettamente
dalla lettura della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero dott. M.
M..
2) Quanto quindi riportato da
Busi nella sua successiva querela, oltre ad essere non conforme alla verità
documentale, è anche offensivo della mia persona.
3) Busi, diversamente dal mio esposto, ha chiesto con specifica denuncia-querela alla Magistratura di
perseguirmi penalmente per affermazioni o equiparazioni che io non ho mai
riportato nel mio esposto ben sapendo, come scrittore professionista, il
significato dei termini. Azione che ha comportato la mia denuncia-querela per i
motivi in essa indicati.
4) Le affermazione "mente non lucida (nel qual caso il
querelato non dovrebbe ritenersi responsabile delle proprie azioni)" e "con propositi dolosamente fanatici,
ha coscientemente deciso di accusare il querelante di un fatto grave e
determinato" attribuitemi da Busi, scrittore che conosce molto bene il significato dei termini, sono intrinsecamente
ed oggettivamente offensive non solo secondo il vocabolario, ma anche secondo
il comune sentire e quindi diffamatorie (Cass. Pen., sez. V, 16 ottobre 1972,
n. 811; Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512; Cass. Pen. , sez. V, 7
agosto 1996, 7713; Cass. Pen. , sez. V, 17 agosto 1990, n. 11492; Cass. Pen.,
sez. V, 16 dicembre 1997, n. 11663;) Cass. Pen., sez. V, 19 maggio 1989, n.
7333. Credo che nessun giudice desideri, ad esempio, essere giudicato con tali
termini.
5) Non solo comunque tali
espressioni usate da Busi, ma anche
tutte le affermazioni palesemente false attribuitemi dallo stesso nella sua
querela, sono da considerarsi diffamatorie qualora non rientrassero
nell'ipotesi di calunnia (Cass. Pen. , sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512;
Cass. Pen. , sez. V, 19 maggio 1989, n. 7333).
6) Nella seconda parte del mio esposto che non si riferisce assolutamente
a Busi ma, in relazione all'appartenenza del
conduttore Maurizio Costanzo alla Massoneria (secondo quanto indicato da
pubblica documentazione riportata nell'esposto), ho semplicemente e
legittimamente chiesto all'Autorità Giudiziaria, come mio diritto-dovere di
cittadino e di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, basandomi su
alcune fonti di pubblica documentazione in riferimento all'operato della massoneria,
alle quali se ne aggiungono altre sotto specificate, di "accertare se
quanto avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze
di "audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere
naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una
precisa norma del C.P…". E ciò
anche in relazione all'eventuale trasmissione sia di un programma preregistrato
(in tal caso le affermazioni di Busi potevano essere tagliate!), sia della sua eventuale replica integrale il
giorno successivo (indagini da me richieste
nell'esposto del 2 gennaio 1997). Tale legittima domanda, che nasce
dall'esame della documentazione indicata (ed ulteriore sotto riportata[19])
non esclude assolutamente, infatti, in riferimento a quanto da me scritto, che
la programmazione della puntata televisiva in oggetto fosse da imputare alle
esigenze di "audience" o al caso.
Ciò premesso ritengo
calunniosa e diffamatoria la denuncia-querela di Aldo Busi nei miei confronti;
chiedo che venga respinta la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico
Ministero Dott. M. M.. Mentre domando il rinvio a giudizio di Aldo Busi per
calunnia e diffamazione.
Chiedo infine, qualora il
Signor Giudice lo ritenesse necessario, l'acquisizione della ulteriore pubblica
documentazione indicata nella nota che dimostra:
a)
il dovere ed il diritto da parte mia come cattolico, cittadino e
presidente dell' Associazione Genitori Cattolici, di domandare alla
Magistratura di effettuare gli opportuni accertamenti per verificare se sussisteva
una delle ipotesi indicate nel mio esposto.
b)
Le ingiuste accuse formulate da Aldo Busi nei miei confronti nella sua
denuncia-querela.
In fede.
Dr.
Si allega:
1) la fotocopia della lettera del
giovane L.V. che mi ha stimolato ad intervenire;
2) fotocopia articolo del
"Corriere della sera" del 12 dicembre 1996 secondo cui dopo le
affermazioni di Busi "..il clima al Parioli divenne incandescente…".
Segno evidente che le affermazioni di Busi suscitarono polemiche.
Tale documentazione dimostra chiaramente che la mia
azione, a prescindere dalle mie convinzioni etiche, non può essere interpretata
-…come il frutto di una preordinata strategia "dettata" dalla diversa
ideologia del Muscio ovvero di una mente incapace di interpretare correttamente
il significato delle frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della
trasmissione televisiva-
Brescia,
25 maggio 2000
AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ROMA
AL
MINISTRO DI
ROMA
AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ROMA
AL
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE DI CASSAZIONE
ROMA
ESPOSTO
In
data 25 agosto 1998 ho presentato una denuncia-querela per diffamazione contro
Aldo Busi (fascicolo N. 19731/98) per i gravi motivi in essa indicati (vedere
fotocopia allegata).
Dopo
circa due anni ho inviato, in data 15-4-2000, un fax al Pubblico Ministero Dott. M.M. per avere
notizie in merito. In data 24-5-2000 ho ottenuto (dopo circa un mese dalla mia
richiesta) la seguente risposta -…il fascicolo si trova nella fase delle
indagini preliminari in uno stato di "quiescenza" (trattandosi di
fascicolo che il capo dell'ufficio dovrà riassegnare)-.
Ciò
premesso faccio presente che:
1) in riferimento all'esposto
che come presidente dell'Associazione Genitori Cattolici presentai alla
magistratura il 2-1-97 per le gravi affermazioni televisive di Aldo Busi non
ricevetti comunicazione, come parte offesa, riguardo all'udienza preliminare in
cui Aldo Busi venne assolto (documentazione già a Vs. mani allegata ad un mio
precedente esposto);
2) riguardo alla
denuncia-querela depositata da Aldo Busi, in risposta al mio esposto, sono
stato giudicato dal giudice delle indagini preliminari di Brescia Dr. Q.,
nonostante la mia ricusazione del medesimo in base ad un esposto
precedentemente presentato nei suoi confronti (documentazione già a Vs. mani
allegata ad un mio precedente esposto), nonostante le richieste di
archiviazione presentate dai pubblici ministeri e nonostante la mia memoria
difensiva che dimostrava l'insussistenza di diritto e di fatto della
denuncia-querela di Busi;
3) la mia denuncia-querela
presentata contro Busi (vedere fotocopia allegata) in data 17 marzo
Ciò
premesso devo constatare, dall'esame personale dei fatti documentati, che
esiste in Italia un differente trattamento giudiziario.
Chi
è portavoce di certi valori definiti dalle espressioni utilizzate
televisivamente da Aldo Busi "Tutti i preti sono culatoni!….Ma se anche un
adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni, chi se ne frega! Ma dov'è il
male sociale?….Io ho vissuto l'infanzia con nonni, zii, padri che sollevavano
bambini di 2 o tre anni, dal bagnetto e poi si infilavano il pisellino in
bocca. E' una cosa che si faceva normalmente…" riceve un trattamento ben diverso da chi si
sforza di tutelare i valori morali, soprattutto a difesa dei minori.
Tanto
vi comunico per le Vs. opportune valutazioni e gli eventuali interventi del
caso.
Chiedo
cortesemente d'essere informato sull'esito di questo mio esposto.
Distinti
saluti.
Dr.
Decreto di
fissazione procedimento in camera di consiglio
In data 8 giugno 2000
In data 27 11 2000 lo stesso Giudice pronuncia la
seguente ordinanza.
"…sulla richiesta del Pubblico Ministero di
archiviazione nei confronti di Aldo Busi, in ordine alle ipotesi di reato di
calunnia e di diffamazione, presentata il 22 aprile 2000;
letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,
osserva di fatto e in diritto:
in data 17 marzo 2000 il dott.
A seguito della opposizione dal Muscio avverso la
richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, le parti hanno illustrato
oralmente i motivi delle loro rispettive conclusioni.
Quanto al reato di calunnia:
La conclusione del Pubblico Ministero deve essere
condivisa; ed invero perché possa configurarsi il delitto di calunnia occorre
che la incolpazione abbia per oggetto un fatto (corrispondente ad una
fattispecie incriminatrice astratta) falso; al contrario nel caso che ci occupa
la accusa (di calunnia) formulata dal Busi prende le mosse dalla enunciazione
di un fatto vero (la presentazione, da parte del Muscio, di un esposto,
peraltro allegato in copia alla denuncia-querela); pertanto appare del tutto in
conferente, ai fini che ci occupano, l'accertamento se la prospettazione
giuridica del Busi sia fondata, ovvero se essa derivi, come sostiene l'odierno
opponente, da una erronea interpretazione del contenuto dell'originario esposto
(quesito la cui risoluzione spetta al giudice chiamato a decidere nel merito
del procedimento originato dalla denunzia del Busi); in altri termini, una
volta che sia certa la veridicità del fatto denunciato, è del tutto irrilevante
l'eventuale accertamento della erroneità della valutazione di tale fatto compiuta
dal denunciante ad integrare, in capo al medesimo, il reato di calunnia.
Quanto al reato di diffamazione:
Nel corpo della sua denuncia-querela (destinata
quasi inevitabilmente ad essere conosciuta, come in effetti è avvenuto, da una
pluralità di persone) il Busi attribuisce al Muscio, in forma alternativa, o
una opacità intellettiva ("mente non lucida") di intensità tale da
renderlo "non responsabile delle proprie azioni", ovvero una
cosciente volontà di calunniarlo, "con propositi dolosamente fanatici";
in altri termini esprime giudizi sulla personalità del Muscio, sicuramente
lesivi della sua rispettabilità -
P.Q.M.
Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;
DISPONE
l'archiviazione del procedimento n. 4641/00
R.G.N.R., limitatamente alla ipotesi criminosa di cui all'art. 368 c.p.;
NON ACCOGLIE
la richiesta di archiviazione, disponendo che il
pubblico ministero formuli l'imputazione nel termine di legge; dispone la
immediata restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede.
Così deciso
Atto di citazione
per danni da parte del giudice per le indagini preliminari dott. E. Q.
Il 30 giugno
Memoria difensiva
"Tribunale di Venezia
Nella causa promossa con atto di citazione dal dott.
E. Q., con gli avv.ti E.C. del foro di
Venezia e P. M, del foro di Brescia
ATTORE
CONTRO
Dott.
CONVENUTO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER IL CONVENUTO
Si costituisce col presente atto il dott.
Rileva infatti parte attrice che il dott. Muscio
avrebbe abusato del proprio diritto cagionandogli pregiudizio avendo lo stesso
usato in modo anormale il proprio diritto, travalicando la normale prudenza e
diligenza in concreto necessarie per l'esercizio del diritto.
Sussistendo dunque in capo al Muscio un
comportamento connotato dal dolo o comunque dalla colpa grave che concretano
l'abuso di diritto, lo stesso è responsabile del danno causato all'attore, in
particolare essendo l'atto lesivo idoneo a condizionare negativamente
l'attività futura dell'offeso.
L'attore sostiene che le singole affermazioni del
Muscio nell'esposto pur non essendo di per sé, prese singolarmente, particolarmente
gravi, tuttavia il quadro complessivo dell'esposto delinea una situazione
gravissima di danno.
In ultima analisi l'attore, sostenendo che le
domande svolte dal convenuto nel citato esposto sono insinuazioni gravi, chiede
che lo stesso venga condannato a risarcire il danno causatogli essendo
esistente prova piena della rilevanza ex art. 2043 c.c. della condotta
dell'attore e dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del Muscio e
l'evento dannoso.
In relazione alle considerazioni di controparte va
rilevato innanzitutto che le domande effettuate nell'esposto per cui vi è causa
sono semplici richieste di chiarimenti che un semplice cittadino ignaro delle
questioni di diritto e del funzionamento della giustizia rivolge ad organi che
lui ritiene competenti.
Per capire l'intenzione del Muscio è necessario
infatti entrare nella mentalità del semplice cittadino per il quale alcuni
fatti risultano incomprensibili.
Invero, la mancata riunione di due procedimenti
aperti per lo stesso fatto a distanza di due giorni, (e non il cambio di GIP
come sostiene l'attore) la sostituzione nello stesso processo di ben tre
Giudici in pochi mesi, la mancata considerazione da parte del Giudice delle
sentenze di un Giudice superiore, la mancata indicazione di alcuni elementi di
fatto in una sentenza per altro emersi nel processo, gli apprezzamenti del
Giudice sulla moralità Cristiana del cittadino, la mancata celebrazione
dell'udienza pubblica nella stessa mattinata solo per un processo e non per
quelli svoltisi in precedenza, sono domande relative a fatti per i quali gli
operatori del diritto possono agevolmente
rispondere, ma che lasciano incredulo il semplice cittadino che non
calca quotidianamente le scene dei Tribunali italici.
Chiarito dunque che si tratta di semplici domande,
alle quali per altro oggi il dott. Muscio pare non abbia avuto risposta, pare a
questa difesa che non sussista in alcun suo elemento l'abuso del diritto che
paventa parte attrice.
Infatti sarebbe permanete deleterio per la libertà
del cittadino se oggi non potesse più rivolgere domande sul funzionamento
dell'amministrazione della giustizia o della pubblica amministrazione in genere
senza incorrere in vicende come quella che oggi deve affrontare il dott. Muscio
Arrigo.
Per altro i toni usati dal convenuto nel suo esposto
sono chiaramente pacati, senza astio nei confronti del Giudice, ma decisi nel
chiedere risposta su incontestabili dati di fatto (vero è che il dott. Muscio
non ha sporto querela per le affermazioni insinuanti riportate nella sentenza del
processo L.G. " Va infatti tenuto conto come il dott. Muscio che si
qualifica Presidente dell'Associazione Genitori Cattolici in una lettera al
direttore pubblicata sul Giornale di Brescia venerdì 19-3-1999 parlando delle
adozioni da parte di coppie gay esprime concetti che certamente potrebbero
indurre un lettore non cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di
amare il prossimo come se stessi").
Sulla diligenza e la prudenza nell'uso del proprio
diritto da parte del convenuto basti considerare che
In sintesi il convenuto non ha in alcun modo
superato i limiti, con la sua azione, del contenuto del diritto stesso.
Sull'asserita malafede del convenuto perché ha
inviato l'esposto ad organi incompetenti basti osservare come tutti questi
organi costituzionalmente siano interessati all'amministrazione della Giustizia
(compreso il Presidente della Repubblica), fatto che sta dunque a dimostrare
come il convenuto abbia voluto esclusivamente avere delle risposte su un
funzionamento della Giustizia che lo stesso ha ritenuto incomprensibile.
Fra l'altro si contesta, come invece afferma parte
attrice, che
Sull'elemento soggettivo dell'illecito si contesta
che l'atto del convenuto possa nuocere negativamente all'attività del dott.
Q.E.
Pare inoltre strano che, come ritiene parte attrice,
l'aver seguito il codice di procedura penale nelle sue indicazioni, possa
portare nocumento futuro al dott. Q.E., ma pare anzi che proprio questo stia ad
indicare come nessun danno ma solo apprezzamenti possano derivare dall'esposto
del Muscio all'attore.
Pretendere poi che
Nessuna insinuazione dunque ma solo semplici domande
sullo strano funzionamento della giustizia da parte di un semplice cittadino,
che fra l'altro attende semplici risposte.
Da ultimo si contesta che comune il dott. Q.E. abbia
o possa subire danni dall'esposto del convenuto, ritenendo infondate in fatto
ed in diritto le considerazioni sul punto di parte attorea.
Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono che
l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In
via preliminare: a) ritenuta l'insussistenza in capo al convenuto della
illegittimità-illiceità della condotta, respingere le domande attoree tutte,
perché infondate in fatto ed in diritto;
b) ritenuta l'infondatezza delle pretese fatte valere da controparte anche in
relazione alla richiesta di risarcimento dei danni sofferti o da soffrire,
rigettarle con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: disporre l'audizione dei testi,
da indicare, sui fatti di causa.
Si produce:
-
atto di citazione notificato;
Brescia-Venezia, 22/9/2000
Avv. Enzo Bosio
Avv. Gian Paolo Cappelletti
TRIBUNALE DI
VENEZIA
Nella causa promossa con atto di citazione
da:
Dott. E. Q. con gli avv.ti P. Merlo e M.
Cappelletto
CONTRO
Dott.
COMPARSA CONCLUSIONALE
Con atto di citazione notificato in data 30.06.2000
il Dott. E. Q. citava in giudizio il dott.
I toni del suddetto esposto risultavano
inoltre pacati, ed in esso, nessun astio o sentimento di vendetta emergeva ma
solo chiara determinazione nel voler ottenere esaustive risposte. Quanto al
preteso danno, parte convenuta ne contestava la sussistenza e l’ammontare
richiesto.
La comparizione delle parti non portava
evidentemente ad alcun accordo conciliativo e l’iter processuale proseguiva
secondo, rituali canoni con il deposito di memorie ex att. 183 V° e 184 c.p.c.
Respinta ogni istanza di carattere
istruttorio al di là della prova documentale costituita dai documenti prodotti,
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del
20.02.2002 e successivamente trattenuta a sentenza con autorizzazione al
deposito di conclusionali e repliche nei termini di legge.
La controversia trae origine da una serie di
fatti non contestati oltre che documentalmente provati, che è opportuno
riepilogare brevemente.
L’attuale convenuto in data 02/04/99
presentava denuncia-querela contro il Sig. S. M. per alcune espressioni
dispregiative rivolte dallo stesso al Muscio ed all’Associazione Genitori
Cattolici di Brescia di cui lo stesso è presidente; inoltre il convenuto
lamentava che lo S. gli avesse attribuito frasi mai pronunciate né dichiarate
in propri scritti. Reso edotto sulla querela, lo S. si era scusato e si era
impegnato a riparare adoperandosi per far pubblicare sul Giornale di Brescia la
lettera di scuse.
La questione avrebbe potuto bonariamente
essere risolta se non fosse stato per l’atteggiamento del direttore del
Giornale di Brescia, dott. Lanzani, che invece di dar spazio allo scritto dello
S., autorizzava la pubblicazione di una lettera a firma T. G. dal tenore ancor
più offensivo e diffamatorio.
A fronte di ciò il convenuto riteneva di
proporre querela sia contro G. , autore della lettera, sia contro Lanzani che
ne aveva permesso
Vennero acquisiti gli scritti del dott. Muscio oltre che quelli delle parti querelate
e per tali incombenze venne rinnovata la fissazione dell’udienza preliminare.
In sede di rinvio confortato dalle nuove produzioni documentali, il PM.
confermò le richieste di rinvio a giudizio,
mentre il GIP, nella persona del dott. Q., in sostituzione della dott.ssa P., emetteva sentenza di non luogo a
procedere perché il fatto non costituisce reato.
Nelle motivazioni inserite nella sentenza
inoltre, il dott. Q. per giustificare la non offensività delle espressioni
utilizzate contro il dott. Muscio e dunque l’insussistenza del reato osservava:
“...va infatti tenuto conto come il dott. Muscio che si qualifica Presidente
dell’Associazione Genitori Cattolici di Brescia, in una lettera al Direttore
pubblicata sul Giornale di Brescia il 19.03.1999, parlando delle adozioni da
parte di coppie gay esprime concetti che certamente potrebbero indurre un
lettore non cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di amare il
prossimo come se stessi….”.
Ed
invero il convenuto, di fronte al provvedimento emesso non aveva nessuna
possibilità di veder tutelate le proprie ragioni, ovvero di esercitare il
diritto di censura o critica avverso ad esse, posto che nella qualità di parte
offesa ogni impugnazione della sentenza gli era preclusa, e l’unico soggetto
istituzionalmente deputato a proporre appello, il PM, aveva esternato
intenzione di non impugnare. Dunque, nella condizione di non trovare alcuna risposta
ai propri dubbi anche su come la
Pertanto egli non solo ha operato
nell’esercizio di un suo sacrosanto diritto, ma nell’unico modo in cui gli era
possibile esercitarlo.
Ed il tenore ed il contenuto di tale
documento appare perfettamente in linea con le aspettative e lo stato d’animo
di chi esige chiarezza.
In esso non ci sono dichiarazioni offensive o
dirette a gettare discredito sulla persona dell’attore, ma una ricostruzione
dei fatti ed un insieme di interrogativi ai quali qualunque cittadino avrebbe
preteso risposta.
Eppure tale esposto ha suscitato risentimento
nel dott. Q. al punto da indurlo a pretenderne un risarcimento, ed un
risarcimento miliardario!
Eppure per sostenere la tesi dell’atto
illecito vicinissimo alla diffamazione (per farne scaturire il diritto al
risarcimento), parte attrice avrebbe dovuto provare la carica offensiva delle
inesistenti insinuazioni oltre che l’elemento psicologico della volontà di
ledere. E avrebbe dovuto riscontrare nel comune sentire il disvalore delle
affermazioni contenute nell’esposto e la capacità di queste di procurare
danno.
Nulla di tutto ciò é emerso dalla scarna
istruttoria né poteva emergere. Malgrado ciò, parte attrice pretenderebbe che
automaticamente, per il solo fatto dell’esposto, per il solo fatto che esso sia
rivolto verso un Giudice, per il solo fatto che costui rivesta la carica di
capo dei GIP, per queste sole circostanze, fatto illecito e danno
debbano innegabilmente sussistere e giustificare la condanna al risarcimento di
un miliardo di lire.
Evidentemente dissentiamo, augurandoci che
anche codesto Tribunale Ill.mo condivida la nostra teoria difensiva. Ed invero,
lo si ribadisce, l’esposto non contiene attacchi alla rispettabilità ed alla
dignità dell’ attore, ed esso pertanto
non lede l’onore del dott. Q.
Che poi il fatto dell’esposto in sé abbia
irritato quest’ultimo, di per sé è insufficiente a rendere fondata la sussistenza dell’offesa.
Inoltre i fatti hanno dimostrato, e di essi
l’attore ha dato conferma in sede di comparizione personale delle parti, che
tutta la vicenda non ha affatto pregiudicato le prospettive di carriera del
dott. Q. (che è stato promosso successivamente alla carica di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia, come da sua stessa
ammissione davanti all’Ill.mo Giudice) e dunque anche a livello di
reputazione presso i propri superiori l’esposto in questione non ha
negativamente influito.
Ci si chiede allora a quale tipo di danno
sofferto sia diretta la pretesa risarcitoria. Forse al ristoro del danno morale
derivante dal reato di diffamazione?
Nemmeno questa ultima ipotesi, evidentemente,
potrà essere presa in considerazione dato che sulla sussistenza di quel reato
nessun giudice penale si è pronunciato, né al giudice civile adito sono state
forniti elementi sufficienti, soprattutto in ordine all’elemento psicologico di
colui che diffama (per cui non è sufficiente la colpa ma è richiesto il dolo),
onde permettergli l’accertamento della fattispecie delìttuosa.
E veniamo alla somma specificamente richiesta
a titolo di risarcimento: un miliardo di lire. Ebbene la domanda appare
francamente assurda soprattutto laddove richiesta in via equitativa, e dunque
senza che sull’ammontare sia stata fornita la benchè minima prova né siano
stati suggeriti i criteri che il giudicante dovrà considerare per arrivare a
giustificare una determinazione del danno di tale entità.
Conviene inoltre rammentare che, eventuali conseguenze
riguardo alla carriera del Dott. Q. (che ha dichiarato invece, durante
un’udienza davanti all’Ill.mo Giudice, d’essere stato promosso!) sarebbero
potuto intervenire solo per decisione del Consiglio Superiore della
Magistratura; l’unico organo, secondo la Costituzione, in grado di valutare i
comportamenti di un Giudice (il quale gode della massima autonomia!), non sulla
base di semplici considerazioni, ma di un approfondito esame dei fatti.
Eventuali sanzioni del CSM sarebbero state, in tal caso, perfettamente lecite e
doverose nell’ interesse della giustizia.
Ciò detto, si ribadisce che l’esposto del
dott. Muscio rientra senz’altro nel legittimo esercizio democratico di chiedere
ai competenti organi chiarimenti su fatti, come più volte
a) — della duplice richiesta di archiviazione
presentata dal P.M. riguardo alla denuncia presentata contro Muscio e poi
definitivamente archiviata da un Giudice per le indagini preliminari diverso
dal dott. Q.;
b) — dell’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari di Brescia. dott. C. B. che in data 22.03.2001 ha chiesto al P.M.
di formulare l’imputazione a carico del Direttore dei Giornale di Brescia Dott.
Giambattista Lanzani (oggetto dell’esposto del 17.0.2000 del dott. Muscio
prodotto in causa) che permise la
pubblicazione di una lettera offensiva che faceva riferimento ad un inesistente
scritto del dott. Muscio, motivandola come segue: “rilevato che, nella prospettazione
del denunciante
c) — delle chiare sentenze della Suprema Corte
di Cassazione sopra citate riguardo alla legittimità di un esposto presentato
alle autorità.
Va ricordato che anche se ammettessimo, per sola ipotesi scolastica, l’esistenza di un danno di immagine
al dott. E. Q. per quanto concerne il danno all’immagine
Pare comunque a questa difesa assai singolare
l’atteggiamento del dott. Q., come risulta dall’esame complessivo dei fatti
esposti e documentali, che tra l’altro evidenzia una singolarità di giudizio la
quale non ravvisa mai estremi di diffamazione nei confronti del dott. Muscio
nonostante frasi intrinsecamente offensive (es.
Torelli) e persino nel caso dell’attribuzione di un suo inesistente scritto
offensivo, mentre ravvisa un atteggiamento diffamatorio nell’esposto del dott.
Muscio del 17.01.2000, nel quale il medesimo ha posto, come cittadino e
Presidente di un’associazione di cittadini, delle semplici e legittime domande
alle autorità competenti su quanto capitatogli in grado di sconcertare
chiunque.
Impedire o frenare, infatti, l’esercizio di
tali diritti, costituirebbe sicuramente un pericoloso segnale di cedimento
della democrazia, dato che un sano esercizio dei diritti democratici prevede la
possibilità di interrogare le istanze superiori in riferimento a certi
accadimenti che quantomeno appaiono poco chiari. Nessuno deve sentirsi o
ritenersi escluso dalla possibilità che il suo operato venga valutato da organi
superiori
-
come affermato dallo stesso CSM che conferma la liceità del “diritto di
critica” alla Magistratura, da parte di qualunque cittadino;
- come altresì affermato dal GIP di Milano
Dott.
- come affermato dall’ex presidente della Repubblica ed insigne
giurista Prof. Cossiga che dichiara: “sono
fermo assertore del diritto, per ogni cittadino di una società democratica, di
formulare critiche e rilievi nei confronti di comportamenti di Magistrati ed
atti dell’autorità giudiziaria, perché questa è come insegnava il grande
costituzionalista Inglese Dicey. la più forte delle garanzie sull‘esercizio
imparziale e giusto della suprema funzione della giustizia
Da ogni angolazione la si consideri, dunque, la domanda proposta dal
Dott. Q. dovrà essere disattesa.
In conclusione un’ultima considerazione sulla documentazione versata in
atti da parte convenuta.
I documenti prodotti provano in maniera inequivocabile che il dott. E.
Q. ha, in ben due casi, giudicato il dott. Muscio pur ritenendosi “offeso” dal
suo esposto del 17.01.2000, come risulta in atto di citazione. Infatti, in data
24.03.2000 è stato depositato “1’atto di ricusazione” nei confronti del dott.
E. Q., per cui già in tale data, visto che i sentimenti non agiscono ad
orologeria, si era già sentito offeso da tale esposto allegato all’atto depositato
alla Corte d’Appello di Brescia.
Nonostante ciò il dott. Q. ha svolto la sua attività di giudice nel
processo Muscio/Busi rigettando la richiesta di archiviazione del Pubblico
Ministero riguardo la denuncia presentata da Busi contro Muscìo e chiedendo un
supplemento di indagini.
Si ricorda che il P.M. dopo aver espletato le
indagini chieste dal dott. Q., anche in data 11.01.2001 ha ribadito la
richiesta di archiviazione.
Inoltre il dott. Muscio scoprì che la
denuncia querela per diffamazione presentata il 29.06.1999 contro T. D. (proc.
pen. 2300/SV/99 RG NR. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
e n. 5509/00 RG. G.I.P. Tribunale di
Brescia) era stata archiviata in data 24.05.2000, in data quindi successiva
alla conoscenza da parte del dott. Q. dell’esposto per cui vi è causa.
Nella sua denuncia-querela il dott. Muscio
aveva espressamente richiesto dì essere avvisato ai sensi dell’art.
Nonostante tale espressa indicazione, non gli
fu comunicata la richiesta di archiviazione del P.M., fatto che ha impedito al
dott. Muscio di presentare rituale opposizione nei termini di legge.
Quanto sopra esposto, provato con i documenti
prodotti in causa, dimostra come il dott. E. Q. ha comunque giudicato per ben
due volte in danno del Muscio nonostante dal 24.03.2000 fosse a conoscenza
dell’esposto nei suoi confronti.
Dalle produzioni documentali emerge
l’atteggiamento grave dell’attore, il quale avrebbe ben potuto, in diverse
occasioni, adottare atteggiamenti più consoni alla veste di soggetto super
partes che la propria funzione istituzionale gli conferisce e che gli avrebbero
giovato in termini di irreprensibilità e di prestigio molto di più di una
eventuale sentenza di risarcimento miliardario.
Un’ultima considerazione in fàtto:
- pare inoltre a questa difesa assai
singolare e contraddittorio il comportamento del Dott. Q. in riferimento pure
ai seguente caso (riportato dal Giornale di Brescia del 9.4.2001 a pag. 7 con
il titolo “Il Giornale non ha diffamato: in archivio la querela di Davigo”).
Con tale articolo viene riportata la vicenda processuale sfociata
nell’archiviazione della querela del dott. Davigo. L’archiviazione è stata
richiesta dal PM Dott. S. B. ed avvalorata dal GIP Dott. Q. con relativa
ordinanza.
Tutto ciò premesso si confida nell’accoglimento delle conclusioni già
rassegnate all’udienza del 20.02.2002 con l’auspicio che l’emananda sentenza
possa davvero mettere fine a tutta questa triste vicenda.
Con osservanza.
Brescia— Cannaregio, 18 aprile ‘02
Avv. Enzo Bosio Avv.
Gian Paolo Cappelletti
Spett.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 28-5-1999 ho inviato una lettera aperta alle
Autorità (vedere copia allegata)[20]
riguardo al concerto in Italia di Marilyn Manson. Il giornale telematico
Pathway Journal ha pubblicato la mia lettera nel numero di giugno 1999 (vedere
allegata riproduzione parziale della pagina internet del medesimo). Domenica 20
giugno 1999 la direzione del giornale mi ha spedito una e-mail contenente la
lettera inviata alla medesima direzione da parte del sig. D. T. (vedere copia
allegata).
Il sig. T.D. ha usato nei miei confronti le seguenti
espressioni denigratorie e diffamatorie della mia persona "…Trovo
stupido e codardo da parte sua scrivere una lettera del genere ed inserirla in
un sito di quattro soldi….lei sotto sotto, forse nel suo inconscio, adora la
figura perversa di Manson ed è portato così a fargli pubblicità
gratuita….".
Ciò premesso, poiché il sig. D. T. con affermazioni
inerenti alla mia persona che sono denigratorie, insinuanti e totalmente in
contrasto con quanto traspare dai miei libri, dai miei articoli e dal sito
internet dell'Associazione che presiedo, mi ha pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente il sig. D. T. per violazione dell'art.
Domando inoltre d'essere avvisato ai sensi dell'art.
Brescia 29-6-1999
In fede
Dr.
Un'altra sorpresa
Poiché
di quella denuncia non seppi più nulla mi informai al riguardo e scoprii che,
senza tener conto della mia richiesta d'essere avvisato nell'eventuale ipotesi
di archiviazione, la stessa fu archiviata su richiesta del PM dott. S. e dal Giudice per le indagini preliminari
Dott. E. Q.
Ciò
fece scattare la seguente denuncia-querela da parte mia.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Io sottoscritto Dr.
In data 25-9-2000 ho controllato la situazione della
mia denuncia-querela per diffamazione presentata il 29-6-1999 contro T. D.
(vedere allegata fotocopia) - Pr. Pen. 2300/SV/99, GIP 5509/00.
Con sorpresa ho scoperto che la stessa era stata
archiviata in data 24 maggio 2000 dal Gip Dr. E.Q. (vedere fotocopia allegata),
su richiesta del P.M. Dr. P. S. (vedere allegata fotocopia).
Nella mia denuncia-querela (vedere allegata
fotocopia) avevo espressamente indicato d'essere avvisato ai sensi dell'art.
Devo infatti far notare che il Dr. Q. E., anziché
astenersi dal giudizio per le motivazioni risultanti da documentazione allegata
e di seguito riassunte, ha decretato l'archiviazione della mia denuncia-querela
(vedere allegata fotocopia).
In data 30 giugno 2000 (circa un mese dopo l'archiviazione
del procedimento in oggetto) il Dr. E. Q. mi ha citato in giudizio presso il
Tribunale di Venezia (vedere allegata fotocopia) in riferimento al mio esposto
del 17-1-2000 (da lui parzialmente riportato nell'atto di citazione)
presentatogli in allegato alla richiesta di ricusazione ai sensi dell'art.
Quest'atto di citazione dimostra in maniera
inequivocabile che il Dr. Q. doveva necessariamente astenersi dal giudicarmi
nel caso Busi (caso successivo alla presentazione dell'esposto) non solo ai
sensi dell'art.
Nonostante il Dr. Q. si sentisse offeso dal mio
semplice esposto al punto da citarmi in giudizio per un miliardo, anziché
astenersi ai sensi dell'art.
Tale comportamento dimostra in maniera
inequivocabile, in base all'esame globale di tutta la documentazione,
l'atteggiamento persecutorio assunto dal giudice Dr. Q. E. nei miei confronti.
Atteggiamento che tra l'altro evidenzia una singolarità di giudizio la quale
non ravvisa mai estremi di diffamazione nei miei confronti, nonostante quanto
riportato nei miei precedenti esposti (persino nel caso dell'attribuzione di un
mio inesistente scritto offensivo!), mentre ravvisa, con puntigliosa ricerca di
sentenze della giurisprudenza che appartengono ad un lontano passato e che ben
si adatterebbero per le mie denuncie di diffamazione, un atteggiamento
diffamatorio (come dimostrato dalla sua citazione in giudizio nei miei confronti)
nel mio esposto del 17-1-2000 nel quale ho posto, come cittadino e presidente
di un'associazione di cittadini di uno Stato di Diritto, delle semplici domande
alle Autorità costituzionalmente competenti su quanto capitatomi. Domande che,
alla luce di quanto segnalatoVi in seguito (compreso quest'ultimo esposto),
acquistano maggiore legittimità. Impedire o frenare, infatti, l'esercizio di
tali domande costituirebbe sicuramente un pericoloso segnale di dittatura dato
che un sano esercizio di democrazia prevede la possibilità di interrogare le
istanze superiori in riferimento a certi accadimenti.
Chiedo di conseguenza, alla luce di quanto esposto,
che vengano perseguiti per omissione d'atti d'ufficio i responsabili della
omessa notifica della richiesta di archiviazione e il Dr. Q. E. per omissione
d'atti d'ufficio ai sensi dell'art.
Domando, inoltre, si sensi dell'art.
In fede.
Dr.
Brescia, 9 ottobre 2000
Si allega:
Ø
fotocopia denuncia-querela contro D. T.
Ø
fotocopia richiesta di archiviazione del Dr. S. e decreto di
archiviazione del Gip Dr. Q.
Ø
fotocopia esposto del 17 gennaio 2000
Ø
fotocopia esposto del 2-1-1997
Ø
fotocopia lettera di V. L.
Ø
fotocopia sentenza N. 826 del Dr. Q.
Ø
fotocopia del Decreto di fissazione del procedimento in Camera di
Consiglio del 27-1-2000
Ø
fotocopia della dichiarazione di ricusazione del 24-3-2000
Ø
fotocopia ordinanza del Dr. Q. del 19-4-2000
Ø
fotocopia esposto alle Autorità del 28-4-2000
Ø
fotocopia esposto alle Autorità del 25-7-2000
Ø
fotocopia atto di citazione del 30-6-2000
In
data 5 febbraio 2004, dopo tre anni dal deposito della denuncia, ho ricevuto,
senza alcuna notifica preventiva, il decreto di archiviazione da parte del GIP
del Tribunale Ordinario di Venezia. Non mi è stata notificata, come da me
espressamente richiesto ai sensi dell’art. 408 c.p.p., la richiesta di
archiviazione; non ho quindi potuto presentare opposizione entro il termine
stabilito dall’art. 408 c.p.p.. Non c’è stata perciò alcuna camera di
consiglio. In poche parole, diversamente da quanto stabilito dall’ Art. 6
comma 1 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo “Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale….”,
la mia denuncia-querela è stata
giudicata “non pubblicamente” e senza il mio intervento!
Faccio
presente che l’art. 408 c.p.p. stabilisce “Entro i termini previsti dagli
articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata,
presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il
fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle
indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le
indagini preliminari. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del
pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere
informato circa l’eventuale archiviazione. Nell’avviso è precisato che, nel
termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e
presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini
preliminari”.
La Corte di Cassazione ha sentenziato in riferimento all’art. 408 c.p.p. “….Tanto premesso, va altresì riconosciuta la legittimazione
della ricorrente a proporre impugnazione nella veste di persona offesa,
negatale nella requisitoria del P.G. sul rilievo, che l'incriminazione della
molestia (art.
Caro
« popolo sovrano » (Art. 1 secondo comma Cost.) che leggi, a te il compito
di giudicare!
“N.
21670/00 RGNR
N.
11719/03 RGIP
vista
la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in relazione al procedimento
scaturente dalla denuncia presentata da
rilevato
che l’ipotesi accusatoria concerne il reato di cui all’art. 323 c.p.;
che
più specificatamente
che
si condividono le argomentazioni addotte dal P.M. in merito alla non necessità
dell’avviso ex art. 408 c.p.p., in relazione a questo procedimento, trattandosi
di reato contro la P.A.;
che
inoltre la notizia di reato è infondata giacchè l’onere della notifica, e ci si
riferisce qui al procedimento per diffamazione contro T., grava su P.M. e non
sul GIP;
che
in ogni caso nella relativa omissione non si ravvisano profili dolosi e, avendo
avuto notizia dell’archivazione, peraltro la parte ben avrebbe potuto tutelare
i propri interessi mediante l’esperimento del ricorso in Cassazione;
che
neppure tali profili di dolo possono trarsi dal mancato esercizio della facoltà
di astensione che, appunto, in quanto facoltà è rimessa alla valutazione
dell’interessato anche in questo caso, peraltro, apprestando l’ordinamento
processuale rimedi quale la ricusazione;
che
l’atto di citazione è successivo al provvedimento di archiviazione, come
riconosciuto dallo stesso ricorrente;
ritenuto
quindi che la notizia di reato sia infondata;
P.Q.M.
Visto
l’art. 410 c.p.p.
Dispone
l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.
Manda
alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Venezia
29/1/04”
Accanto
a questi episodi principali vi sono altri fatti che, stando alla documentazione
riportata, debbono far riflettere seriamente, a mio parere di cittadino e di
presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, quanti hanno a cuore il senso
della giustizia e l'effettiva sovranità popolare garantita dalla Costituzione.
Mi permetto di porre una legittima domanda al lettore : "Se i termini
usati nei miei confronti, per me insultanti e diffamatori, ma non per i PM ed i
GIP (fatte salve alcune eccezioni) fossero stati usati nei confronti dei
giudici che cosa sarebbe successo secondo voi, tenuto conto della richiesta di
risarcimento di un miliardo presentata dal Gip dott. E.Q. per un mio semplice e
legittimo esposto alle Autorità?"
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto 78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 19-3-1999 il Giornale di Brescia pubblicò
una mia lettera in qualità di presidente dell’Associazione Genitori Cattolici
(vedere copia allegata) in cui esprimevo il mio disaccordo in relazione alle
adozioni di bambini da parte di coppie gay per varie motivazioni contenute
nella medesima. Nella mia lettera rimandavo, per completezza d’informazione,
eventuali interessati al sito dell’Associazione che presiedo in cui nel link
“la nostra opinione” ho riportato, a giustificazione del nostro credo, oltre alle frasi bibliche dell’Antico e del
Nuovo Testamento inerenti al tema, anche il mio pensiero sull’infinita misericordia
di Dio (es. perdono e giustizia, la piscina di Siloe ecc.).
In data 28-3-1999 (nove giorni dopo) il Giornale di
Brescia ha pubblicato uno scritto del sig. M.S. (vedere copia allegata) con la
quale il medesimo contestava le mie opinioni.
Il M. nell’esprimere il proprio dissenso ha utilizzato,
travalicando il legittimo diritto di manifestare liberamente le proprie idee,
la seguente espressione che io considero chiaramente offensiva della mia
persona e del mio diritto ad esporre le mie opinioni: “...i toni della lettera
del 19-
Sia per il vocabolario e sia nell’accezione comune
il termine delirante evoca uno stato di farneticazione, di vaneggiamento, di
delirio; in poche parole un’incapacità di intendere e volere. Tant’è che
nell’interpretazione comune per opinioni deliranti s’intendono, anche in senso
figurato, quelle espresse da uno “giù di testa”, “che non sa più quel che
dice”.
Ciò premesso,
chiedo
a codesta Autorità giudiziaria di perseguire
penalmente il sig. M. S. per violazione dell’art.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
In fede.
Dr.
Richiesta di archiviazione
In data 16-11-1999 il PM dott. M.C. presenta una
richiesta di archiviazione "…in quanto l'articolo di per sé non appare
intrinsecamente offensivo e la critica,
anche se aspra, appare nei limiti della continenza…"
Opposizione
AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
OGGETTO: Opposizione all'archiviazione presentata dal
Pubblico Ministero dott. M.C.
nei
confronti di M. S. - Proc. Pen. 1142/99 - 21
In riferimento alla richiesta di archiviazione,
notificatami in data 30 dicembre 1999, presentata dal Pubblico Ministero dott.
M. C. nei confronti di M. S. (Proc. Pen. 1142/99-21), da me querelato per
diffamazione il 30-3-
1) l'espressione usata dal
M. "…i toni della lettera del 19-3-
2) e' da tenere inoltre
presente che nella mia lettera pubblicata sul Giornale di Brescia il 19-3-1999
criticavo l'opinione espressa da un Ministro della Repubblica che si era
dichiarato favorevole all'adozione di bambini da parte di coppie gay. La mia
critica, in qualità di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, si
basava su vari argomenti: da un punto di vista religioso (Papa
Ciò premesso e tenuto pure
conto dell'art. 6 comma 1 della "Convenzione per la Salvaguardia per i
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", chiedo il rinvio a
giudizio del Sig. M. S. per violazione dell'art.
In fede
Dr.
Archiviazione
Passano i mesi e poichè non ricevo alcuna
comunicazione al riguardo mi informo in merito e scopro che il procedimento è
stato archiviato in data 26-1-2000 dal Gip Dott. S. per i seguenti motivi
"….rilevato che le argomentazioni contenute nella richiesta del pubblico
ministero, da intendersi qui per intero trascritte, sono condivisibili da
questo giudice; rilevato che la opposizione è inammissibile in quanto ha come
oggetto solo valutazioni critiche all'operato del PM, visti gli art. 409-411
c.p.p. ….dichiara inammissibile la opposizione della persona offesa…."
Altra querela
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O PRETURA DI BRESCIA
Via Vittorio Emanuele II, 28
Brescia
Io sottoscritto Dr.
Venerdì 19 marzo 1999, nella rubrica "lettere
al Direttore", è stata pubblicata una mia lettera con il titolo "Le
adozione da parte di coppie gay" (vedere fotocopia allegata).
Lunedì 22 marzo 1999 il sig. A.F. mi ha spedito,
tramite posta elettronica, una lettera di insulti con oggetto: idiota. Nella sua breve lettera ha
utilizzato gli epiteti
"…..delirante lettera…di un'idiozia assolutamente clamorosa…".
L'intento insultante del mittente è comprovato dal finale "…con disprezzo…".
Ciò premesso, poiché considero tale lettera
fortemente offensiva ed insultante della mia persona, anche alle luce di
numerose sentenze della Corte di Cassazione,
chiedo
a codesta Autorità di perseguire penalmente il
mittente sig. A.F. per violazione dell'art.
Domando, inoltre, d'essere avvisato ai sensi
dell'art.
In fede
Dr.
Richiesta di
archiviazione
In data 25 settembre 2000 invio un fax al Pubblico
Ministero dott.ssa M.M. (lo stesso magistrato che si è occupato delle mie due
querele contro Busi) per sapere qualcosa in merito alla denuncia presentata
circa un anno e sei mesi prima.
La risposta del magistrato è la seguente "In
data odierna (3-10-2000) ho definito il procedimento con richiesta di
archiviazione non essendo stato compiutamente identificato l'autore del fatto.
Si comunichi all'istante". In data successiva mi viene, infatti,
notificata la richiesta di archiviazione perché "…l'indagato non è stato
compiutamente identificato ed è ormai decorso il termine per le indagini"
Opposizione
AL
GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata dal pubblico ministero dott.ssa M. M. notificatami il 13-11-2000
In riferimento alla richiesta di archiviazione
presentata dal Pubblico Ministero Dott.ssa M. M., notificatami il 13-11-2000,
riguardo alla mia denuncia-querela del 23 marzo 1999 contro A.F. (Rif. Proc.
Pen 10453/b/99 Mod. 22) per le gravi
ingiurie di quest'ultimo mi oppongo per i seguenti motivi:
a) dall'esame del fascicolo non
risulta che siano state fatte le debite ricerche presso il provider per
ottenere l'indirizzo di A.F., ricavabile dall'indirizzo di posta elettronico
(omiss.) risultante automaticamente dall'e-mail inviatami.
b) Quanti utilizzano internet
sanno che è necessario compilare un modulo di iscrizione contenente gli estremi
identificativi corredati da un documento di riconoscimento onde ottenere gli
indirizzi di posta elettronica e gli accessi alla connessione. Il mittente
delle ingiurie Sig. A.F., con il relativo indirizzo di posta elettronico,
risulta chiaramente dalla copia dell'e-mail inviatami ed allegata alla mia
denuncia-querela.
c) La polizia postale
informatica di Brescia, di Milano oppure i Carabinieri informatici sarebbero
stati in grado (e lo sono tuttora) di identificare con esattezza ed
immediatezza il mittente delle offese.
Ciò premesso chiedo al Signore Giudice di respingere
la richiesta di archiviazione, di ordinare le indagini necessarie presso il
provider per ottenere l'indirizzo di
A.F. e di disporre il rinvio a giudizio del medesimo.
In fede
Dr.
Brescia,
17 novembre 2000
Considerazioni
Mi
chiedo solo, come cittadino, se le indagini le dovevo fare io?
In data 20 ottobre 2001 è pervenuta nella nostra casella di posta elettronica un messaggio insultante da parte di un giornalista del Nuovo Giornale di Bergamo. Di conseguenza ho presentato la seguente denuncia-querela.
ALLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL
TRIBUNALE DI BRESCIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 20 ottobre 2001 è pervenuto nella mia
casella di posta elettronica, in risposta al nostro comunicato di Associazione
intitolato “Viaggio a Kandahar”, il seguente messaggio inoltrato dalla
“Redazione centrale” del ilgiornalebg@ilgiornalebg.it
indirizzo di posta elettronica che, salvo errore, appartiene a “Il Nuovo
Giornale di Bergamo” “Non è che siete
proprio OBBLIGATI a dire e a scrivere cagate in continuazione: ogni tanto
potreste anche astenervi”. Premetto che i comunicati in oggetto vengono
inoltrati ai mass media ed alle agenzie giornalistiche che risultano censite
dall'agenda del giornalista (organismi
quindi al servizio della pubblica informazione). Sono comunicati emessi
dall'Associazione Genitori Cattolici (che presiedo) i quali esprimono
legittimamente ai sensi degli art. 21 Cost."Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione..." - dell'art. 3 Cost.
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali..." - dell'art.
L’espressione usata dal mittente dell’e-mail, che
appartiene ad uno strumento di pubblica informazione al servizio di tutti i
cittadini, è gravissimo in quanto lesivo del nostro legittimo diritto di
comunicare, come Associazione di genitori che non ha scopo di lucro, il nostro
pensiero su fatti di interesse generale ed in quanto altamente offensivo.
L’espressione “…dire e scrivere cagate in continuazione…”, carica di
volgarità e di disprezzo, è chiaramente ingiuriosa in quanto “…costituisce
una manifestazione di disprezzo verso l’individuo nei cui confronti è diretto…”
(Cass. Pen., sez. V, 4 aprile 1990, n. 4845). Inoltre, se “sussiste il reato
di ingiuria nella pronuncia della frase non rompere le scatole. Infatti detta
frase, per il suo significato manifestamente dispregiativo, ha un indubbio
contenuto lesivo del decoro, anche perché è notorio il suo riferimento allusivo
degli organi genitali, cui la condotta dell’interlocutore arrecherebbe
disturbo” (Cass. Pen. Sez. V, 17 giugno 1986, N. 5708) a maggior ragione
sussiste nel caso in esame per la volgare e dispregiativa espressione usata.
Soprattutto l’espressione “in continuazione” dimostra il totale ed
offensivo disprezzo nel confronti delle nostre legittime opinioni.
Ciò premesso chiedo che
Domando, inoltre, si sensi dell'art.
In fede.
Dr.
Si allega:
fotocopia e-mai inviata
Associazione Genitori Cattolici
E-mail: arrigomu@tin.it
Internet: http://space.tin.it/associazioni/armuscio
Viaggio a Kandahar
E' appena uscito nelle sale
cinematografiche italiane il film "Viaggio a Kandahar" (di
Mohsen Makhmalbaf - iraniano
-
con Niloufar Pazira, Hassan Tantai, Sadou Teymouri) in cui Nafas (la
protagonista) è una giornalista afghana rifugiatasi in Canada durante la guerra
civile contro i Talebani. Quando riceve una drammatica lettera dalla sorella
minore, Nafas decide di ritornare in Afghanistan.
E' un film documentario
caldamente consigliato, in particolare, ai molti pacifisti nostrani e alle
femministe. Suggeriamo soprattutto di esaminare con attenzione:
1) la sequenza dei
ragazzini che stanno studiando il Corano ai quali viene inculcato l'odio verso
gli "infedeli";
2) la condizione femminile
che si può riassumere con il titolo di un celebre film "Sotto il
vestito niente"!
Consigliamo infine:
a) di effettuare la
comparazione tra il Vangelo in cui Gesù Cristo (che ha liberamente donato la
sua vita per riscattare l'umanità e non ha inviato kamikaze ad
uccidere degli innocenti) ha insegnato "Avete inteso che fu detto:
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa
piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi
amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno
così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste" (Mt. 5,43) con quanto contenuto nel Corano (baciato purtroppo,
tra lo sconcerto dei fedeli, da un alto esponente della gerachia
cattolica!) a proposito della lotta agli infedeli (cioè ai non musulmani).
b) di raffrontare la
condizione femminile nei paesi islamici con quella occidentale.
Cordiali saluti.
Brescia, 23 ottobre 2001
In data 28 dicembre 2001 il pubblico ministero S. M.
ha presentato al giudice delle indagini preliminari la richiesta
d’archiviazione per le seguenti motivazioni scritte a mano anche nell’era dei
computer.
“A prescindere dal contenuto offensivo o meno della
E-mail spedita non è possibile risalire al mittente della stessa. Le indagini
effettuate hanno infatti evidenziato che la casella di posta elettronica in
questione è effettivamente in uso al Nuovo Giornale di Bergamo e che la stessa
è utilizzata da tutta la redazione (circa 40 persone). Considerato inoltre che
l’accesso alla casella non necessita di password ed è libero per tutti quanti i
componenti della suddetta redazione, è sostanzialmente impossibile individuare
la persona che ha materialmente inviato la missiva asseritamene ingiuriosa.
D’altra parte non può ritenersi sussistente alcuna posizione di garanzia del
Direttore del Giornale rispetto all’uso della casella postale in oggetto…..”
AL SIGNORE GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata dal Pubblico Ministero dott. S. M. riguardo alla mia denuncia
presentata contro “Il Nuovo Giornale di Bergamo” proc. N. 19901/Mr/01
Io sottoscritto dott.
1) Dall’esame della
documentazione presente nel fascicolo non risulta, salvo errore, che siano
state espletate materialmente delle indagini presso “Il Nuovo Giornale di
Bergamo” per appurare se la casella di posta elettronica sia effettivamente
utilizzabile da chicchessia all’interno della struttura ed in base a quali
disposizioni. Comportamento quest’ultimo assai insolito e contraddetto dalla
pratica quotidiana in tutti gli uffici in cui si utilizza sia la posta
elettronica internet sia la posta intranet. La possibilità infatti di poter
commettere abusi (che spesso si verificano negli ambienti di lavoro come risulta
dalle cronache giornalistiche) prevede normalmente un accesso ben identificato.
Diversamente potremmo ipotizzare che da quella casella di posta elettronica un
generico individuo (nascosto dall’anonimato) potrebbe lanciare insulti a
chiunque (es. ad Autorità, a giudici, a politici ecc.) ed operare anche in
violazione di altre norme penali (es. trattare materiale pedofilo!) con
assoluta impunità;
2) Dall’esame del fascicolo non
risulta neppure che siano state espletate indagini presso il redattore
responsabile della sezione o del suo sostituto (figura presente normalmente in
tutti i quotidiani per coordinamento e controllo) o presso i colleghi operanti
in data 20 ottobre 2001, alle ore 17,33 (data in cui venne spedita l’e-mail).
Tenuto conto delle presenze del personale che debbono risultare, per un
controllo aziendale, da apposito registro non appare, infatti, alcun
interrogatorio al riguardo.
3) Infine non risulta neppure
che, vista la pericolosità sociale di una postazione di posta elettronica senza
controllo da cui possano provenire danni ai diritti fondamentali
dell’individuo, sia presente copia di una doverosa segnalazione effettuata
dalle forze di polizia postale all’Autorità per le Garanzie affinché
quest’ultima Autorità esamini la compatibilità tra l’esercizio della posta
elettronica del Nuovo Giornale di Bergamo (dalla quale è possibile, a quanto
pare, comunicare liberamente e impunemente con tutto il mondo) e la
normativa in vigore a tutela anche dei diritti dei cittadini.
Ciò premesso chiedo al Signor Giudice che ordini le
indagini sopra indicate per accertare l’identità del mittente del messaggio
offensivo e fissi un’udienza in camera di consiglio.
In fede.
Dr.
In data 5 febbraio 2002
Dopo tale esito ho inviato il seguente un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Brescia, 13/02/2002
Spett.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5
80143 Napoli
Tel. 081/7507111
Fax 081/7507616
Esposto
In data 23 ottobre 2001 abbiamo presentato una denuncia-querela nei confronti del giornalista del “Nuovo Giornale di Bergamo” il quale, mediante un’e-mail (vedere allegata copia) datata sabato 20 ottobre 2001 ore 17,33, ci ha inviato frasi ingiuriose. L’Autorità Giudiziaria, nonostante la nostra opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione della nostra denuncia in quanto non è stato possibile individuare l’autore dell’e-mail. Il P.M. ha scritto “….Le indagini effettuate hanno infatti evidenziato che la casella di posta elettronica in questione è effettivamente in uso al Nuovo Giornale di Bergamo e che la stessa è utilizzata da tutta la redazione (circa 40 persone)…..che l’accesso alla casella non necessita di password ed è libera per tutti quanti i componenti della suddetta redazione, è sostanzialmente impossibile individuare la persona che ha materialmente inviato la missiva …..”.
Ciò premesso sentiamo il dovere di richiamare
codesta Autorità sull’incredibile situazione che permette l’esistenza presso
il “Il Nuovo Giornale di Bergamo” di una
casella di posta elettronica utilizzabile da chicchessia all’interno della
struttura. Comportamento quest’ultimo assai insolito e contraddetto dalla
pratica quotidiana in tutti gli uffici in cui si utilizza sia la posta
elettronica internet sia la posta intranet. La possibilità infatti di poter
commettere abusi (che spesso si verificano negli ambienti di lavoro come
risulta dalle cronache giornalistiche) prevede normalmente un accesso ben
identificato. Diversamente potremmo ipotizzare che da quella casella di posta
elettronica un generico individuo (nascosto dall’anonimato) potrebbe lanciare
insulti a chiunque (es. ad Autorità, a giudici, a politici ecc.) ed operare
anche in violazione di altre norme penali (es. trattare materiale pedofilo!)
con assoluta impunità. Poiché da tale comportamento deriva la pericolosità
sociale di una postazione di posta elettronica senza controllo da cui possano
provenire danni ai diritti fondamentali dell’individuo (dalla quale è
possibile, a quanto pare, comunicare liberamente e impunemente con tutto il
mondo), chiediamo a codesta Autorità di effettuare le opportune valutazioni
in riferimento alla compatibilità di tale situazione con la normativa vigente
onde applicare, in caso di violazioni normative, le disposizioni di legge
previste.
Domandiamo d’essere avvisati sull’esito del nostro
esposto.
Il Presidente
Dr.
Si allega:
1) copia e-mail ingiuriosa;
2) copia richiesta
archiviazione;
3) nostra opposizione;
4) ordinanza del Gip
Lascio ogni commento ai lettori
Dulcis in fundo –
i pirati informatici
Dal
mese di agosto 2000 sto subendo, in questo Bel Paese democratico, una serie
costante di tentativi di intrusione (più di 300) da parte di hacker, come
risulta da una apposita denuncia dettagliata, presentata prontamente nel mese
di agosto, oltre ad un centinaio di tentativi d’immissione di virus. Ho
presentato circa 30 integrazioni di denuncia ed un esposto alle Autorità
Costituite ma non hanno ancora, nel momento in cui scrivo, trovato i
responsabili.
Questi
tentativi dimostrano inequivocabilmente che quanti fanno stecca nel coro
(soprattutto se denunciano il satanismo e la pedofilia, come risulta dalla
documentazione pubblicata sul sito dell’Associazione) danno fastidio ed alla
faccia del buonismo, del solidarismo e del
"volemoce tanto bene" si tentano di neutralizzare, come insegna
eternamente
"C'è Dio che fa giustizia sulla terra!"
Sal. 58,12
Gli
aggiornamenti che seguono sono intervenuti in data successiva alla stesura
del dossier giustizia |
Ø In data 29-1-
Ø In data 4 aprile 2001
Ø In data 19 novembre 2001 il
Gup Dr. B., nonostante l’ordinanza del Gip dott. C. B. e nonostante la
richiesta di rinvio a giudizio presentata da due P.M. nei confronti di Lanzani, sentenzia il non luogo a procedere.
Si riserva 90 giorni per il deposito dell’ordinanza. In data 19-11-2001 il Gip Dott. L. B. ha
depositato
“….A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal
Pubblico ministero in data 28/4/2001 si giungeva all’udienza preliminare del
19/11/2001, ove il Pubblico ministero ed il difensore proponevano le
conclusioni in epigrafe trascritte. Ritiene
Il procedimento prende le mosse dalla querela proposta dalla persona
offesa, la quale ha lamentato la pubblicazione, in data 3/3/99, di una lettera
di tale M. S., in cui si deplorava che venissero pubblicate lettere di
cattolici che espongono il loro punto di vista sul fenomeno dell’immigrazione.
Poichè la persona offesa non aveva mai pubblicato lettere sul fenomeno della
immigrazione, chiedeva al quotidiano una doverosa rettifica; altrettanto faceva
lo S., avvedutosi del proprio errore.
Il quotidiano, anziché provvedere in tale senso, pubblicava una
ulteriore lettera a firma di T. G., che richiamava la lettera dello S. nei
seguenti termini: “recentemente il giornale di Brescia ha pubblicato una
lettera firmata dal signor S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni
le/tori scriventi,che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott.
Non
sono quindi in questione le pesanti affermazioni rivoltegli dal G. nella
lettera in questione, che lo definisce “incallito integralista cattolico che
non ha nulla da invidiare agli integralisti islamici. E’ fuori dal tempo
presente”; occorre essenzialmente stabilire se il contenuto delle opinioni falsamente
attribuite abbia o meno carattere diffamatorio, in quanto idoneo ad offendere
l’onore o il decoro del querelante. Così ha ritenuto
Si
impone pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.”
Ø In data 29-1-
Ø
In data 21-11-2000 è stato emesso dal Giudice per le indagini
preliminari dott. F. M. un decreto penale di condanna (N. 3164/00) nei
confronti di Aldo Busi relativo alla mia denuncia-querela
del 15-7-98"...perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso con ripetute telefonate per biasimevole motivo recava molestia a D.
G. I. e M. A. e minacciava di un ingiusto danno
Ø In data 5 febbraio 2002
SENTENZA
Nella
causa penale a carico di:
Busi
Aldo…………..
Imputato
Del
reato p.p. e dell’art. 81 co 2°, 660, 612 c.p. perché, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso con ripetute telefonate per biasimevole motivo
recava molestia a D. I. e Muscio A. e minacciava di un ingiusto danno
Il
Pubblico Ministero chiede: ritenuto responsabile l’imputato di entrambi i reati
addebitategli, considerato il reato più grave quello di cui all’art. 660 c.p. e
la continuazione, condanna euro 300 di multa.
Il
difensore della parte civile conclude per l’affermazione di responsabilità con
condanna a pena di giustizia ed al risarcimento dei danni, nonché alla
refusione delle spese, nei termini di cui alle note scritte che allega.
Il
difensore dell’imputato chiede: per l’art. 612 c.p. in principalità assoluzione
perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce
reato; in ulteriore subordine nella diversa formula che riterrà di giustizia.
Per
l’art. 660 c.p. in principalità
assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il
fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine con altra formula che si
riterrà di giustizia.
FATTO E DIRITTO
A
seguito
di decreto penale opposto, Busi Aldo veniva tratto a giudizio avanti a
questo Giudice per
rispondere del reato di minaccia commesso in danno di Muscio
Arrigo e del reato di
molestie telefoniche commesso in danno
De G. I. e Muscio A..
All’udienza del 2 ottobre
2002 le persone offese si
costituivano parte civile e l’imputato — non comparso sebbene
regolarmente avvisato - veniva dichiarato contumace.
Nel corso dell’udienza del
15 gennaio 2002 venivano ammesse le prove orali e documentali offerte dalle
parti.
All’odierna udienza si
procedeva all’escussione dei testi De G. I., Muscio A. e Muscìo Arrigo. Previa declaratoria
degli atti utilizzabili, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe
trascritte.
Del resto l’imputato non si
è presentato a rendere l’esame dibattimentale e non ha quindi fornito alcuna
allegazione di segno contrario. Tanto premesso, va ricordato che per la
sussistenza del reato di minaccia é necessaria, secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, la prospettazione di un male futuro e ingiusto, il
cui avverarsi dipende dalla volontà dell’agente. La prima minaccia addebitata
al Busi, come descritta dai querelanti nel corso della deposizione
dibattimentale, consisterebbe nella manifestazione dell’intento di diffondere
per tutta Brescia la copia dell’esposto presentato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dì Roma dal Presidente dell’Associazione
Italiana Genitori Cattolici
Quanto alla contestata
contravvenzione ex art. 660 c.p., va
osservato che affinché una condotta possa assumere rilievo, ai fini della
configurabilità di tale ipotesi di reato, non è sufficiente che essa sia di per
sé molesta o arrechi disturbo essendo altresì necessario che l’agente sia mosso da petulanza o altro
biasimevole motivo. Orbene, nel caso in esame il comportamento del Busi non è stato
determinato dalla finalità di recare disturbo ai genitori del Muscio (indicati
come persone offese in ordine alle presunte molestie), essendo pacifico che
l’imputato ha cercato di mettersi in contatto con
Difetta pertanto l’elemento
materiale del contestato reato contravvenzionale.
Va perciò adottata la
pronuncia di cui al dispositivo.
PQM
Visto l’art. 530 c.p.p. assolve Busi Aldo
dalle imputazioni a lui ascritte. perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 544, 3°
co. c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della
motivazione.
Brescia, 5 febbraio 2002.
Dott.. Luciano Gorra
Ø
In data 13-2-2001 è stato emesso dal Giudice per le indagini
preliminari dott. M. V. un decreto penale di condanna (N. 555/01) nei confronti
di Aldo Busi relativo alla mia denuncia-querela
del 17 marzo 2000 "....perchè con denuncia presentata alla procura di
Brescia offendeva l'onore e la reputazione di
UFFICIO DEL
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. C. B.
Visti gli atti del procedimento N. 3170/99 R.G.
G.I.P. nei confronti di Lanzani
Giambattista, per il reato di cui all'art. 595 e 596 bis c.p.;
letta la richiesta 16 gennaio 2001 del Pubblico
Ministero dia archiviazione della notizia di reato nei confronti di Lanzani
Giambattista;
letti gli atti del processo, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, nella prospettazione del denunciante
rilevato che, come ammette lo stesso Pubblico
Ministero, è pacifico in causa che nella rubrica delle "lettere al
direttore" del Giornale di Brescia non sono stati mai pubblicati scritti
del Muscio sull'argomento;
atteso che, come noto, la costante giurisprudenza di
legittimità insegna che, per aversi lesione dell'onore o reputazione (o, in
altri termini, della personalità morale) di taluno, occorre che il fatto a lui
(sia pure falsamente) attribuito, rivesta i caratteri della riprovevolezza, sia
cioè tale da comportare, nell'opinione dei destinatari della comunicazione, un
giudizio di disistima, ovvero di indegnità morale e/o professionale (Cfr. Cass.
Pen. V, N 3467 del 16 aprile 1984); tanto che va distinta dalla offesa alla
reputazione la mera lesione del diritto alla c.d. "identità
personale" (da individuarsi nella distorsione, alterazione o travisamento
dell'effettivo patrimonio politico,
intellettuale, sociale, religioso, ideologico, professionale della persona),
lesione astrattamente idonea a concretare un mero illecito civile (cfr. Cass.
Pen. Sez. V n. 849 dell'1 febbraio 1993);
atteso che, peraltro, nel caso di specie, la
esternazione e il sentimento (falsamente) attribuiti, in quanto contrari ai
principii fondanti la civile convivenza (e come tali recepiti dalla Carta
Costituzionale, che sancisce che "tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale….senza distinzione di razza, di lingua,
di religione"), con modalità tali da dipingerli come "odio" nei confronti del prossimo,
da identificarsi negli immigrati sopra menzionati, è tale da ingenerare nel
lettore un giudizio che si riverbera non già sul patrimonio religioso o
ideologico, bensì sulla stessa personalità morale del querelante;
ritenuto, quanto alla sussistenza dell'elemento
soggettivo della fattispecie ipotizzata, che la pubblicazione era stata
preceduta dalla richeista di smentita (di una precedente pubblicazione di
analogo tenore) di cui al documento ai fgg. 9-11;
P.Q.M
Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;
non accoglie la richiesta di archiviazione,
disponendo che il pubblico ministero formuli l'imputazione nel termine di
legge.
MANDA
Alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli
atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede.
Brescia,
22 marzo 2001
Ø
In data 25 febbraio 2002 ho inviato al Presidente del Tribunale di
Brescia, mediante raccomandata RR, una lettera in riferimento al procedimento
contro Aldo Busi (N. 5319/00 R.G. e N. 4641/00 R.G. Gip).
In tale lettera (inviata per conoscenza anche al mio
legale avv. Enzo Bosio di Brescia) scrissi "In riferimento all'udienza,
prevista per il 16 aprile 2002 ore 9,15 (in riferimento al giudizio
abbreviato chiesto da Busi a seguito del decreto penale di condanna, NDA),
di cui al procedimento in epigrafe contro Aldo Busi faccio presente che
Ciò premesso faccio presente che:
a) non ho ottenuto alcuna
risposta in merito alla mia lettera;
b) il giorno 16 aprile 2002
(data dell'udienza) era presente
c) il mio legale avv. Enzo
Bosio mi ha riferito che in tale udienza non gli è stato riferito nulla al
riguardo;
d) Aldo Busi è stato assolto.
Ø In data 22-5-2001
CONCLUSIONE
Brescia, 07/02/2002
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Con il doveroso rispetto nei
confronti di tutti quei giudici e quegli operatori di giustizia che si
impegnano per promuovere ciò che S. Agostino considera uno dei cardini della
società ho deciso, in relazione a quanto da me esposto nel " Ho scritto il " Distinti
saluti. Dr. |
[1] Libero 6-12-2000, pag.3
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto
78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera al direttore del Sig. S. M. con il titolo “La coscienza
dei cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere all.
fotocopia). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. scrive: “Recentemente lei sta ospitando lettere
di cattolici che espongono il loro punto
di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio
al sig. Muscio, presidente di una
piccola associazione di genitori che,
per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della
stessa: “......Ora se almeno un
bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S.
e C. per primi, al posto di augurarsi la
libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si
facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto
risolto....”. Tra le due frasi in oggetto lo S. racconta un episodio di povertà
e miseria che qualunque persona di buon cuore considererebbe sicuramente un
caso di immediata solidarietà, decantando un atteggiamento di vera solidarietà
cristiana che insinua contrapposto ad una mia non definita presa di posizione
(che comunque lui sintetizza con l’espressione dispregiativa “...per fortuna, non ha nulla a che fare con
l’Age...”) mediante una lettera “fantasma” ospitata sul Giornale di Brescia
sul fenomeno immigrazione. Ad un certo punto della sua lettera, insinuandolo
anche come mio pensiero, vista la premessa del suo scritto, lo S. afferma
che“...Non serve nascondersi dietro un dito o una camicia verde: il povero è
tale per il nostro egoismo. Credere che
il problema degli immigrati si risolva con la cacciata dei mendicanti o con la
chiusura delle frontiere è pura miopia....”. Ed in quale lettera fantasma
ospitata dal Giornale di Brescia io abbia espresso tale opinione lo S. non lo
dice.
Ciò premesso:
1) 1) nonostante abbia personalmente fatto minuziose
ricerche nel mio archivio, il Giornale di Brescia non ha mai ospitato, salvo
errore, una mia lettera od un mio parere rispetto al fenomeno dell’immigrazione
come invece dichiarato dal Sig. S. il quale, infatti, non ha citato né la data
della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario
fare in caso di contestazione;
2) 2) il Sig. S. con l’espressione dispregiativa “...presidente di una piccola associazione
di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age...” ha
chiaramente diffamato la mia persona insinuando chissà quali comportamenti o
opinioni da parte mia in contrasto con la necessaria solidarietà cristiana ed
umana;
3) 3) il sig. S. con la sua affermazione iniziale in
riferimento ad una mia lettera fantasma pubblicata sul Giornale di Brescia
(della quale, come ripeto, non ha citato alcun riferimento) relativa al
problema immigrazione, seguita da un episodio di povertà e miseria da lui
raccontato, insinua che io ce l’abbia con gli immigrati. E ciò è totalmente
falso!
4) 4) Infine lo S. con l’espressione finale della lettera
“...al posto di augurarsi la libertà di
- recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri” mi ha
attribuito una frase che non ho mai usato.
Ciò premesso, poiché il sig. S. con affermazioni
inerenti alla mia persona che sono false, denigratorie ed insinuanti, mi ha
pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità giudiziaria di perseguire
penalmente il sig. S. M. per violazione dell’art.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
Brescia, 2 aprile 1999
In fede.
Dr.
[3] SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto 78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 12-4-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. T. G. con il titolo “Basta con certe lettere!”
(vedere all. fotocopia). Il Sig. G. scrive: “Recentemente il Giornale di
Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva
critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni
occasione cattolici, quali il dott.
Ciò
premesso:
1) nonostante abbia personalmente fatto minuziose
ricerche nel mio archivio, il Giornale di Brescia non ha mai ospitato, salvo
errore, una mia lettera od un mio parere rispetto al fenomeno dell’immigrazione
come invece dichiarato dal Sig. G. il quale, infatti, non ha citato né la data
della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario
fare in caso di contestazione;
2) io non ho mai scritto lettere che
“manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si
deducesse “odio verso il prossimo e me stesso” come invece scritto dal G..
Ciò premesso, poiché il sig. T. G. con affermazioni
inerenti alla mia persona che sono false e denigratorie, mi ha pubblicamente
diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente il sig.. G. T. per
violazione dell’art.
sent. 08848 del 5/8/1992
(Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud.
7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi
dell’art.
Brescia,
12/04/99
In
fede.
Dr.
[4] Egregio Dr.
Tale rettifica è stata inviata in data 4 aprile (Pasqua)
alle ore 18,08 come può evincere dal fax allegato (che purtroppo segna la data
del 3 aprile in quanto il mio apparecchio non era correttamente registrato).
Tanto Le dovevo e, con l’occasione,.La saluto
cordialmente.
Brescia, 13 aprile 1999
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NELLA RUBRICA "LETTERE AL DIRETTORE"
Egregio
Dr. L.
il
giorno 31 marzo scorso Lei ha
gentilmente pubblicato una mia lettera al titolo “La coscienza dei cattolici,
gli immigrati, la povertà e la solidarietà”. Ho ricevuto veramente molti
attestati di stima e riconoscimento da parte di tanti cittadini. C’è chi l’ha
fotocopiata e distribuita tra i vicini, chi l'ha utilizzata per una meditazione
in parrocchia sul Crocifisso, un sacerdote l’ha addirittura letta al posto
dell’omelia. La mia prima reazione a tutto questo, miseramente umana, è stata
di personale soddisfazione.
Poi,
per fortuna, Lei ha pubblicato anche le risposte della Dr. A. P. e del Dr.
E'
giusto difendere le proprie convinzioni ma è altrettanto giusto e doveroso non
utilizzare arbitrariamente le idee di altri per affermare le proprie. Non
costruiremo mai un mondo d’amore così, arroccandoci su noi stessi: la verità
umana non sta mai tutta solo da una parte ed il rispetto per gli altri non deve
mai passare in secondo piano.
Sabato
Santo ho allora preso in mano il telefono per scusarmi con loro ma credo sia
giusto farlo anche pubblicamente, se Lei
mi concederà ancora spazio.
Purtroppo
non ho trovato
M. S.
Brescia,
4 aprile 1999 Spett.le
Giornale
di Brescia
LETTERE
AL DIRETTORE
Egregio Dr. L.
sono M. S., l’autore della lettera da Lei gentilmente
pubblicata il giorno31 marzo sul
Giornale di Brescia. Quella era la seconda volta
che Le scrivevo: nel primo caso avevo ricevuto addirittura le Sue
congratulazioni (se ricorda, un paio di anni fa, Le avevo scritto pregandola di
rivedere i titoli degli articoli sul Giornale che, soprattutto se.capitavano in
mano ai bambini, erano particolarmente forti: allora aveva accolto la mia
richiesta con grande stima, e la ringrazio ancora per quella be1la
dimostrazione di umiltà e di attenzione ai lettori). Allora come oggi, avevo
ricevuto anche i complimenti di coloro che mi conoscevano e di altri cordiali
cittadini, cosa che mi aveva anche inorgoglito.
Ma sabato 3 aprile Lei ha giustamente ritenuto
opportuno pubblicare anche le risposte di due delle tre persone da me citate e,
grazie a questo, in vero clima pasquale, mi ha dato l'opportunità di riconoscere
la mia superbia. Ne ho parlato con mia moglie ed ho deciso subito di telefonare
a coloro che avevo usato per
difendere i miei valori: ci sembrava giusto e importante porgere direttamente
le scuse (come leggerà più sotto). Con il Sig. C. e con
Per ultimo ho parlato con il Dr. Muscio; anche
con lui ho avuto un bel colloquio alla fine del quale, suo malgrado, mi
informava di avermi già querelato per diffamazione in.quanto non aveva mai scritto articoli sugli
immigrati.
Riconoscendo però importante il mio gesto di
telefonare per tendere la mano, si è subito reso disponibile a ritirare la
querela nei nostri confronti senza chiedere alcun danno, a parte le spese del
suo legale. Dico nostri perché purtroppo Lei,
Egregio Direttore, per colpa mia è stato pure querelato, per il fatto di
non aver verificato le mie errate affermazioni sul Dr. Muscio : mi perdoni per questo,
mai avrei voluto darLe grattacapi.
Per ritirare la quercia nei nostri confronti il
Dr. Muscio mi chiedeva gentilmente di far pubblicare dal Giornale di Brescia
almeno una rettifica sui dati erroneamente da me esposti, rettifica che si
trova nella lettera allegata: per questo io e ma moglie Le saremmo davvero
immensamente grati se la pubblicasse, per i motivi su esposti. E - ci perdoni -
se la pubblicasse presto, in maniera che ci si possa addormentare in pace.
Nella speranza di vedere pubblicata la lettera che
segue, assicurandole ancora che continuerò a leggerLa ma non La disturberò più,
Le auguro una Felice Pasqua e La saluto con stima.
M. S.
[5] SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto
78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. M. S. con il titolo “La coscienza dei
cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia
allegata). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere
di cattolici che espongono il loro punto
di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio
al sig. Muscio, presidente di una
piccola associazione di genitori che,
per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della
stessa: “......Ora se almeno un
bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S.
e C. per primi, al posto di augurarsi la
libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si
facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto
risolto....”. Poiché il Giornale di
Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul fenomeno dell’immigrazione
(vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile 1999), in data 2 aprile 1999
ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo aver letto la mia prima
rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata), mi ha telefonato e dopo
aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato persona (vedere copia
lettere di S. allegate) si è detto disposto a chiedere la rettifica dei suoi
errori (sulla mia associazione e sulla mia
lettera fantasma al Giornale di Brescia) al direttore del giornale.
Trascorsi inutilmente, ed in violazione dell’art. 8 della legge sulla stampa,
circa dieci giorni dalla data della richiesta di rettifica del sig. S. M., il
Giornale di Brescia (nella rubrica lettere al direttore) anziché pubblicare la
rettifica di S., come previsto dall’art. 8 della Legge sulla stampa, in data 12 aprile
Ciò premesso:
1) 1) dopo aver ricevuto conferma dal sig. S. M. che il
medesimo ha richiesto direttamente al direttore del Giornale di Brescia, ancora
in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia persona (vedere fotocopie
allegate delle lettere di S.);
2) 2) dopo aver esaminato il comportamento del direttore
del Giornale di Brescia che, anziché provvedere entro due giorni dalla
richiesta di rettifica dello S. (come previsto inderogabilmente dall’art. 8
della Legge sulla stampa) e correggere le errate indicazioni della mia persona,
come invece ha prontamente fatto alla fine della lettera di G. (vedere
fotocopia allegata), ha invece
pubblicato la lettera di T. G. (da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S.
diffamando la mia persona;
3) 3) tenuto conto che il Giornale di Brescia non ha mai
pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema
immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel
merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano
rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso”
come invece scritto dal G.;
4) 4) tenuto altresì conto che il sig. L. G. (direttore
del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha permesso, nonostante la
richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata da S. e da lui non
pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti
alla mia persona che, false e denigratorie, mi hanno pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente per violazione dell'art. 596 bis C.P il sig. L. G., quantomeno per
concorso in diffamazione con G. T., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen..,
sez. VI, 20 aprile 1978, n. 4274 - Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 1992, n. 8848;
Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V,
sent. 08848 del 5/8/1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
Brescia, 14-4-1999
In fede.
Dr.
[6] SPETT.
ORDINE
DEI GIORNALISTI
Via
A. Appiani 2
20121
MILANO
ALLA
CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. F. A.
DENUNCIA
Io sottoscritto Dr.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. M. S. con il titolo “La coscienza dei
cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia
allegata). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere
di cattolici che espongono il loro punto
di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio
al sig. Muscio, presidente di una
piccola associazione di genitori che,
per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della
stessa: “......Ora se almeno un
bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S.
e Colombo per primi, al posto di
augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti
nostri - si facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema
sarebbe presto risolto....”. Poiché il
Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul fenomeno
dell’immigrazione (vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile 1999) in
data 2 aprile 1999 ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo aver letto la
mia prima rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata) mi ha telefonato
e dopo aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato persona (vedere
copia lettere di S. allegate) si è detto disposto a chiedere la rettifica dei
suoi errori (sulla mia associazione e sulla mia lettera fantasma al Giornale di Brescia) direttamente al
direttore del giornale. Trascorsi inutilmente, ed in violazione dell’art. 8
della legge sulla stampa, circa dieci giorni dalla data della richiesta di
rettifica del sig. S. M., il Giornale di Brescia (nella rubrica lettere al
direttore) anziché pubblicare la rettifica di S. come previsto dall’art. 8
della Legge sulla stampa, in data 12
aprile
Ciò premesso:
1) 1) dopo aver ricevuto conferma dal sig. S. M. che il
medesimo ha richiesto direttamente al direttore del Giornale di Brescia, ancora
in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia persona (vedere fotocopie
allegate delle lettere di S.);
2) 2) dopo aver esaminato il comportamento del direttore
del Giornale di Brescia che anziché provvedere entro due giorni dalla richiesta
di rettifica dello S. (come previsto inderogabilmente dall’art. 8 della Legge
sulla stampa) e correggere le errate indicazioni della mia persona, come invece
ha prontamente fatto alla fine della lettera di G. (vedere fotocopia allegata),
ha invece pubblicato la lettera di T. G.
(da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S.
diffamando la mia persona;
3) 3) tenuto conto che il Giornale di Brescia non ha mai
pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema
immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel
merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano
rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso”
come invece scritto dal G.;
4) 4) tenuto altresì conto che il sig. L. G. (direttore
del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha permesso, nonostante la
richiesta di rettifica di S. e da lui non pubblicata sul giornale fino ad oggi,
la pubblicazione di affermazioni inerenti alla mia persona che, false e
denigratorie, mi hanno pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità che si promuova un’azione
disciplinare nei confronti del direttore del Giornale di Brescia.
Domando inoltre d’essere avvisato sull’esito della
mia denuncia.
Distinti saluti.
Dr.
Brescia,
14-4-1999
[7] N.1299/99R.G.Mod.21 N.
1622/99 R.G. G.LP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
DEL
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sentenza N. 826
In data 14.12.99
Sentenza depositata.
Il 12-1-2000
Nella causa penale contro: 1)
Difeso di fiducia dall’avv. L. F. del foro di Brescia.
2) G. T.………………….
Difeso di fiducia
dall’avv. A. R. del foro di
Brescia. LIBERI-ASSENTI.
.
Del reato p.p. dagli artt.
595 e. I-Il e 111, 57 cp., 13 e
Con l’aggravante della attribuzione di un fatto
determinato commettendo il fatto G. T. quale autore dell’articolo e L. G. nella
qualità di direttore responsabile del quotidiano “Giornale di Brescia”,
omettendo egli di esercitare il controllo necessario ad impedire che con la
pubblicazione del citato articolo venisse commesso il reato di cui sopra.
PARTE CIVILE:
FATTO E DIRITTO
All’esito
della odierna udienza, sulle conclusioni delle parti osserva il Giudicante:
Ciò posto va preliminarmente emessa sentenza di
non luogo a procedere ex art.
Ed infatti non é applicabile nella specie il
principio di cui all’art.123 C.P.
(indivisibilità della querela) in quanto condizione essenziale è che trattasi di
concorso nello stesso reato. Pertanto
l’effetto estensivo non si verifica quando
— come nella specie — il reato
venga costo in essere mediante fatti
distinti da persone che non abbiano agito
con una volontà associata e consapevole delle reciproche condotte (cfr.Cass.V0
6/8/94 n. 8773 - Caselli).
Ed invero in materia di reati di stampa la
responsabilità del Direttore a titolo di
colpa (non aver impedito la commissione del reato) cosa ben diversa da quella a
titolo di concorso ex art.
Il
principio della estensione della querela vale a contraris nell’ipotesi in cui
la querela sia stata presentata nei confronti del Direttore Responsabile
(art.58 bis comma
Per quanto attiene all’imputato G. va brevemente
osservato che le espressioni contenute nella lettera al Direttore “ manifestare
rabbia e fastidio verso gli immigrati……
devo dedurre che questi due signori (dr.MUSCIO e sig. C.) odiano il
prossimo come se stessi “non possono assolutamente ritenersi, anche alla
stregua delle integrazioni probatorie e delle acquisizioni di lettere
precedenti, diffamatorie o lesive della
onorabilità del MUSCIO. Trattasi all’evidenza di critiche espressione della
libera manifestazione del pensiero. Va infatti tenuto conto come il dr.MUSCIO
che si qualifica Presidente della Associazione genitori cattolici di
Da queste considerazioni consegue il non luogo a
procedere nei confronti dell’imputato G. T. per difetto di dolo.
La formula assolutoria esclude la condanna del
querelante alle spese.
P.Q.M.
Letto l’art.425 C.P.P.
DICHIARA
non luogo a procedere nei confronti di L. G. B.e G. T.
in ordine ai reati loro ascritti rispettivamente per difetto di querela e
perché il fatto non costituisce reato.
Dr. E.
Q.
[8] LE ADOZIONI GAY
Un ministro
della Repubblica Italiana, che trova giustificazione ed operato nella
Costituzione la quale tutela la famiglia composta da un maschio, una femmina ed
eventuali figli (Cost. 29/30/31), ha recentemente affermato d'essere favorevole
all'adozione di bambini da parte di coppie gay. In altri Stati tale
affermazione avrebbe comportato le dimissioni del ministro, ma in Italia si sa
come vanno le cose. L'antifamiliare dichiarazione ci lascia sgomenti per le
seguenti ragioni.
a. La condanna
dell'omosessualità è costantemente ribadita nella Sacra Scrittura tant'è che
tale peccato, senza conversione finale, porta all'inferno! Rimando gli
interessati ai riferimenti biblici riportati nella nostra opinione nel sito
internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio a proposito dell'omosessualità. Di conseguenza il
proporre addirittura l'adozione di bambini da parte degli omosessuali è in
aperta violazione dell'eterna Parola di Dio. Se infatti il Signore rimproverò
il papa Pietro con le parole "Lungi da me, satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt.
16,23), chissà che cosa dirà al ministro in oggetto quando, credente o meno, si
troverà nel giorno del giudizio!
Per concludere,
dove trova le radici giustificative l'affermazione del ministro? Per noi
cattolici è chiaro! Non certo nella Bibbia e neppure nella nostra Costituzione,
ma solo in ideologie nemiche di Cristo.
A proposito di gay Il quotidiano
"Il Giornale" di martedì 8 dicembre 1998 riportava, a pag. 11, le
polemiche inerenti ad una frase pronunciata dall’arcivescovo di Firenze,
cardinale Silvano Piovanelli. In base a quanto riferito dal giornale il
cardinale Piovanelli avrebbe affermato: "Se un comune decide di
assegnare le case anche alle unioni fra omosessuali non ho difficoltà. Anzi
si potrebbe dire che preferisco dare una casa a due omosessuali piuttosto che
ad un single". Sempre nel medesimo articolo venivano riportati
alcuni pareri di altri vescovi, come quello di Mons. Grillo, vescovo di
Civitavecchia, (tra le cui mani ha pianto lacrime di sangue la statuetta
della Madonna di Medjugorje, chiaro segno che non è certo contenta dei
peccati del mondo.....e di alcuni moderni successori degli apostoli) che ha
dichiarato: "Non conosco nel dettaglio quello che ha detto il cardinale
Piovanelli, ma lo stimo e so che è un uomo di santa vita. Con le sue parole
non ha voluto certamente benedire le unioni omosessuali, ma probabilmente
fare un atto di comprensione. La chiesa è contraria al riconoscimento delle
famiglie di fatto, penso che Piovanelli intendesse dire che anche gli
omosessuali hanno bisogno di attenzione e non devono essere
perseguitati......". Altri vescovi hanno difeso il cardinale Piovanelli
con varie argomentazioni riportate dall’articolo in oggetto, alla cui
integrale lettura rimandiamo gli interessati. Solamente padre Velasio De Paolis,
esperto canonista, ha inquadrato con chiarezza il problema: "In linea
generale un conto è l’intenzione di aiutare delle persone bisognose, un altro
è il significato intrinseco dell’atto che si compie. Nel caso concreto
assegnare alle coppie gay alloggi che la legge prevede debbano essere dati
alle famiglie indigenti significa equipararle a queste ultime. E questa
equiparazione non è accettabile per i cattolici". Ciò premesso
riteniamo di fondamentale importanza, per evitare confusione e sconcerto tra i
cattolici, riportare "l’opinione di Dio" (della quale sembrano
disinteressarsi in molti, anche all’interno della chiesa!) riguardo al
problema omosessuale. L’unico parere che conta dato che tutti, credenti ed
atei, saremo giudicati da Lui. E l’opinione del Signore la troviamo nella
Sacra Scrittura che il magistero della Chiesa da duemila anni ci invita ad
accogliere come Parola eterna di Dio. Nell'antico
testamento Dio prescrive: "Se uno
ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un
abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di
loro" (Lv 20,13). E la vicenda
di Sodoma e Gomorra (Gen. 18,16 seg.) è conosciuta da tutto il mondo
"…Condannò alla distruzione le città di Sodomia e Gomorra, riducendole
in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Liberò
invece il giusto Lot, angustiato dal comportamento immorale di quegli
scellerati. Quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in
mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali
ignominie…" ( Nel Nuovo
Testamento lo Spirito Santo è altrettanto chiaro: "...Per questo Dio
li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti
naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il
rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli
altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se
stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento.....E pur conoscendo
il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non
solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa." (Rm 1, 26/32) -
"...Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né
effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né
rapaci erediteranno il regno di Dio" (1 Cor. 6,9/10) - "…La legge
non è fatta per il giusto, ma per i non giusti e riottosi, per gli empi e di
peccatori, per gli scellerati e i profani, per i parricidi e matricidi e
omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti[9][1],
per i ladri d'uomini, i bugiardi, gli spergiuri…"(1 Tm. 1,9). La condanna
dei Padri e dei Dottori della Chiesa: "I
delitti che vanno contro natura, ad esempio quelli compiuti dai sodomiti,
devono essere condannati e puniti ovunque e sempre. Quand'anche tutti gli
uomini li commettessero, verrebbero tutti coinvolti nella stessa condanna
divina: Dio infatti non ha creato gli uomini perché commettessero un tale
abuso di se stessi. Quando, mossi da una perversa passione, si profana la
natura stessa che Dio ha creato, è la stessa unione che deve esistere fra Dio
e noi a venir violata" (Sant'Agostino, Confessioni, c.III, p.8) "Che lo
zolfo evochi i fetori della carne, lo conferma la storia stessa della Sacra
Scrittura, quando parla della pioggia di fuoco e zolfo versata su Sodomia dal
Signore. Egli aveva deciso di punire in essa i crimini della carne, e il tipo
stesso del suo castigo metteva in risalto l'onta di quel crimine. Perché lo
zolfo emana fetore, il fuoco arde. Era quindi giusto che i Sodomiti, ardendo
di desideri perversi originati dal fetore della carne, perissero ad un tempo
per mezzo del fuoco e dello zolfo, affinchè dal giusto castigo si rendessero
conto del male compiuto sotto la spinta di un desiderio perverso" (San
Gregorio Magno, Commento morale a Giobbe, XIV, 23, vol. II, pag. 371) "Questo
vizio non va affatto considerato come un vizio ordinario, perché supera per
gravità tutti gli altri vizi. Esso infatti, uccide il corpo, rovina l'anima,
contamina la carne, estingue la luce dell'intelletto, caccia lo Spirito Santo
dal tempio dell'anima" (San Pier Damiani - dottore della chiesa e grande
riformatore dell'Ordine Benedettino - Liber Gomorrhanus, in Patrologia
latina, vol. 145, coll. 159-190) "Nei
peccati contro natura in cui viene violato l'ordine naturale, viene offeso
Dio stesso in qualità di ordinatore della natura" (S. Tommaso d'Aquino,
Summa Teologica, II-II, q. "…Commettendo
il maledetto peccato contro natura, quali ciechi e stolti, essendo offuscato
il lume del loro intelletto, non conoscono il fetore e la miseria in cui
sono…" (S. Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, cap.
124) "Più pena
sente uno che sia vissuto con questo vizio de la sodomia che un altro,
perocchè questo è maggior peccato che sia". (San Bernardino da Siena,
Predica XXXIX in: Prediche volgari, p. 915) "…Di
questa turpitudine mai abbastanza esecrata sono schiavi coloro che non si
vergognano di violare la legge divina e naturale". (San Pietro Canisio -
dottore della Chiesa- Summa Doctrina
Christianae, III a/b, p. 455) La condanna
dei papi: "…L'esecrabile
vizio libidinoso contro natura; colpe per le quali i popoli e le nazioni
vengono flagellati da Dio, a giusta condanna, con sciagure, guerre, fame e
pestilenze…" (San Pio V, Costituzione Cum Primum, del 1 aprile "…Il
peccato contro natura grida vendetta al cospetto di Dio.." (San Pio X -
Catechismo, N. 966) "Inseguendo
l'esistenza di atti intrinsecamente cattivi, la Chiesa accoglie la dottrina
della Sacra Scrittura. L'apostolo Paolo afferma in modo categorico: - Non
illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né
sodomiti, né ladri, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il
Regno di Dio, 1 Cor. 6,9-10" ( Leggendo "….In
secondo luogo significa negare alla persona la capacità di superare questo
problema, in quanto è stato più volte confermato dagli studiosi che questo
comportamento non è irreversibile né congenito, tranne casi rarissimi, ma
frutto di cattive abitudini, o di esperienze negative, o di reazioni davanti
all'aggressività di certi comportamenti femminili; situazioni comunque, dalle
quali si può uscire. Prova ne sia che nel mondo animale esistono
malformazioni congenite di vario genere, ma non si è mai verificato il caso di
attrazioni ed unioni omosessuali tra bestie, ciò vuol dire che è una devianza
che riguarda l'uomo non tanto nella sfera genetica, difficilmente
modificabile, quanto piuttosto in quella educativa e psicologica, soggetta
quindi all'influsso della volontà. Significa inoltre non aver capito il ruolo
della chiesa e del cristiano, che non è solo quello di alleviare pietosamente
le ferite lasciando "l'ammalato" nella sua cancrena, bensì è quello
di avere "dell'ammalato" una stima ed una fiducia tali da saper usare
anche il bisturi pur di farlo guarire. Compito della chiesa e del cristiano è
quello di ricordare che c'è la grazia di Dio che aiuta a vivere i
comandamenti, e che senza la sua grazia è difficile vivere non solo la
castità, ma qualunque altra virtù, che la violazione costante dei
Comandamenti di Dio comporta sempre il rischio di autodistruggersi nella vita
terrena e di mettere in pericolo la salvezza eterna, e che infine, dà molta
più gioia e gratificazione una vita casta anche se talvolta esige sacrificio
e lotta, che una vita di disordine sessuale, qualunque esso sia, etero o
omosessuale…." Nei confronti
poi di coloro che predicano le loro "opinioni", anziché la Parola
di Dio, lo Spirito Santo è altrettanto chiaro: "Orbene,
se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da
quello che vi abbiamo predicato, sia anatema!..." (Gal. 1,8 seg.) Argomenti
correlati: Per conoscere più
approfonditamente le ragioni di un'immutabile condanna dell'omosessualità da
parte del Magistero della Chiesa si consiglia la lettura del dossier: "Chiesa
e omosessualità - Le ragioni di un'immutabile condanna", ed. Centro Culturale
Lepanto http://members.tripod.com/lepanto/ |
[10] Libero, 2 novembre 2000,
pag. 3
Il Giorno, 2 novembre 2000, pag. 5
[11] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
[12]La Repubblica" del
15-9-2000
[13] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
[14] LE ADOZIONI GAY
Un ministro
della Repubblica Italiana, che trova giustificazione ed operato nella
Costituzione la quale tutela la famiglia composta da un maschio, una femmina ed
eventuali figli (Cost. 29/30/31), ha recentemente affermato d'essere favorevole
all'adozione di bambini da parte di coppie gay. In altri Stati tale
affermazione avrebbe comportato le dimissioni del ministro, ma in Italia si sa
come vanno le cose. L'antifamiliare dichiarazione ci lascia sgomenti per le
seguenti ragioni.
a. La condanna
dell'omosessualità è costantemente ribadita nella Sacra Scrittura tant'è che
tale peccato, senza conversione finale, porta all'inferno! Rimando gli
interessati ai riferimenti biblici riportati nella nostra opinione nel sito
internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio a proposito dell'omosessualità. Di conseguenza il proporre addirittura
l'adozione di bambini da parte degli omosessuali è in aperta violazione
dell'eterna Parola di Dio. Se infatti il Signore rimproverò il papa Pietro con
le parole "Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt. 16,23), chissà che
cosa dirà al ministro in oggetto quando, credente o meno, si troverà nel giorno
del giudizio!
b. E' innegabile, infatti, che
tale proposta è in pieno contrasto con la creazione di Dio ed il progetto di
matrimonio da Lui stabilito "Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò; maschio e femmina li creò" (Gen. 1,27). E disse:
"Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie e i due saranno una carne sola" (Gen. 2,24). E per quanto
riguarda gli animali disse all'uomo prima del diluvio: "Di quanto vive, di
ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con
te: siano maschio e femmina" (Gen. 6,19). E' chiaro quindi che sia
per la procreazione che per un "corretto sviluppo" della prole, Dio
ha stabilito un maschio ed una femmina. Proporre perciò azioni in contrasto con
la Sua eterna Parola, per noi cristiani, è un anatema (Gal. 1,6 seg.)!
c. Ma qualcuno può obiettare
che vi sono persone che affermano di non credere né a Dio e neppure al diavolo
e di conseguenza si ritengono libere di pensare ciò che più gli pare e piace.
Ma anche in tal caso tale proposta ci sembra incomprensibile in quanto
"Madre Natura", come loro la chiamano, ha comunque previsto un
maschio ed una femmina per ogni specie, con caratteristiche psico-fisiche e con
compiti ben precisi riguardo alla procreazione ed all'allevamento della prole.
La loro opinione, quindi, contrasta pure con "Madre Natura"!
d. Tale idea è pure offensiva
della donna e del ruolo a lei affidato da Dio per i credenti e da "Madre
Natura" per gli atei.
e. Infine, la proposta del
ministro e di quanti la pensano in eguale maniera, contrasta pure con il bene
primario della prole che (come il buon senso ci insegna, confortato dal parere
di psichiatri, psicologi ed educatori vari) ha il diritto e la necessità per il
suo armonico sviluppo psicofisico d'essere allevata da un maschio e da una
femmina. Tale idea è quindi in aperto contrasto con la Costituzione "La
Repubblica….protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo" (art. 31).
Per concludere,
dove trova le radici giustificative l'affermazione del ministro? Per noi
cattolici è chiaro! Non certo nella Bibbia e neppure nella nostra Costituzione,
ma solo in ideologie nemiche di Cristo.
[15] Libero, 2 novembre 2000,
pag. 3
Il Giorno, 2 novembre 2000, pag. 5
[16] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
[17]La Repubblica" del
15-9-2000
[18] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
9.
10.
11.
12. Il Vero volto dell'immigrazione di Giuli
Valli - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
13. Educazione sessuale: tappa massonica verso
l'annientamento dell'uomo di
14. ONU - gioco al massacro di Franco
Adessa - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
15. Il quarto livello
- di Carlo Palermo (ex magistrato) - Editori Riuniti
16. In nome di Dio - di David Yallop - Ed.
Tullio Pironti
17. Via col vento in Vaticano - I
Millenari Ed. Kaos
[20] AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Al
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AL MINISTRO
DEGLI INTERNI
lettera
aperta
OGGETTO: prossimo
concerto in Italia di Marilyn Manson detto “Il satana del Rock”.
E’ stato ripetutamente annunciato da alcuni mass
media che in Italia suonerà prossimamente (verso la fne di giugno 1999) il
cantante Marilyn Mason a cui “Il Venerdì di Repubblica”, N. 582 del 14 maggio
1999, nella rubrica “I cattivi maestri”
- pag. 70 e seg., ha dedicato un articolo intitolato “Il satana del Rock”. Secondo il giornale - Suonerà anche in Italia
Marilyn Manson, la star del “Goths”, l’ispiratore
dei due studenti cyberanarchici che armati di mitra hanno compiuto una strage
nella loro scuola in Colorado. Marilyn Mason ha scelto il suo nome d’arte
ispirandosi a due suoi miti: Marilyn per la Monroe e Manson, in onore di Charlie Manson il leader della setta satanica che
uccise a Bel Air l’attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman
Polanski.......Il gruppo si chiamava “Manson and the Spook kids”, all’inizio
degli anni Novanta ebbe i primi successi in Florida cavalcando e rilanciando la
moda “gotica”. Cominciarono allora le prime provocazioni
scatologiche-escatologiche. Esibendosi con il nuovo bassista Twiggy Ramirez a
Salt Lake City, Manson stracciò sul
palco il Libro dei Mormoni. Cominciò a farsi chiamare “reverendo”, a bruciare
le croci sul palco, a bestemmiare, a toccarsi i genitali, a invocare il
diavolo, a orinare in pubblico, a sfasciare televisioni, a denudarsi, a pulirsi
il sedere con la bandiera americana, a sputare, a ferirsi con il vetro per
dimostrare disprezzo per il corpo, a usare un linguaggio sempre più crudo e
violento......Si vantava dei suoi spinelli da gourmet: “Ho fumato ossa
umane”.....-
Ciò premesso, domando, anche a nome di molti
cittadini che credono ancora nei valori eterni (indispensabili per ottenere una
società retta sull’amore verso Dio ed il prossimo), d’impedire ad un simile
personaggio definito da Bill Bennet (ex ministro dell’istruzione pubblica Usa) “Una vergogna per gli Stati Uniti” (Il
Venerdì di Repubblica”, N. 582 del 14 maggio 1999, pag. 74) di esibirsi in
pubblico In Italia.
Il nostro Bel paese in cui i mass media si devono
occupare spesso di violenze provocate dai giovani (ultima quella relativa
all’incendio del treno da parte degli ultras) non ha bisogno di simili
personaggi che purtroppo costituiscono dei modelli da imitare per molti giovani
educati senza Vangelo, ma con cannonate di sesso e violenza sparate da certe
TV. Altrimenti è inutile, ed in molti casi ipocrita, lamentarsi e preoccuparsi
dei giovani che non hanno più valori e che commettono quanto poi molti
giustamente stigmatizzano come aberrante e “diabolico”.
Il presidente
Dr.