Associazione Genitori Cattolici

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Nostra precedente lettera al Ministro della P.I.

 

Brescia, 29/02/00

 

SPETT.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ROMA

 

Alla cortese attenzione del Capo di Gabinetto

 

Vs. rif. Aus/gp - Gab/I

Prot. N. 47122/BL

 

Ho ricevuto la Vs. risposta del 8-2-2000 e Vi ringrazio. Mi permetto però dissentire da quanto da Voi sostenuto per le seguenti ragioni.

1)      Il D.P.C.M. 7 giugno 1995 (Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici") stabilisce all'art. 2 che"…..I soggetti erogatori di servizi scolastici adottano….entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative "Carte dei servizi", sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento…." Ed all'art. 4 che "Il Dipartimento della funzione pubblica adotta iniziative di monitoraggio sull'attuazione del presente decreto e provvede ad inserirne i risultati nella relazione annuale al Parlamento……I risultati del monitoraggio sono, altresì, trasmessi ai servizi di controllo interno".

2)      La Carta dei servizi scolastici prevede all'art. 7.4 "Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio interclasse o di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e della programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare agli allievi, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco o all'attività sportiva o all'apprendimento di lingue straniere o arti."

3)      L'art. 1 della direttiva N. 254 del 21 luglio 1995 ribadisce che "….le istituzioni scolastiche adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto, una "Carta dei servizi scolastici", sulla base dei principi indicati nello schema generale di riferimento recepito nel Decreto medesimo…." e l'art. 2 comma 4 della medesima Direttiva prevede che "Le Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna, i Provveditorati agli Studi, i Sovrintendenti Scolastici Regionali, la Segreteria tecnica centrale e le Segreterie tecniche regionali degli Ispettori, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, promuovono le condizioni necessarie per la piena attuazione dei principi e delle disposizioni contenuti nel citato schema generale di riferimento alla Carta dei servizi scolastici, recepiti nelle singole Carte dei servizi predisposte da ciascuna Istituzione scolastica.

 

Ciò premesso chiediamo alle istituzioni indicate nell'art. 2 comma 4 della direttiva 254 del 21 luglio 1995 di effettuare le opportune verifiche affinchè l'art. 7.4 del D.P.C.M. 7 giugno 1995 venga fatto debitamente rispettare in quanto com'è vero che esiste l'autonomia scolastica da Voi indicata nella Vs. lettera esiste altresì il Decreto sopra citato che fissa una cornice di rispetto.

 

Distinti saluti.

 

Il Presidente

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione

Gabinetto

 

Roma 8 febbraio 2000

 

AL

Presidente dell'Associazione Genitori Cattolici

Brescia

 

OGGETTO: Eccesso di compiti durante le vacanze scolastiche.

 

Si fa riferimento alla nota in data 24/12/1999 con la quale la S.V., in accoglimento di doglianze espresse a codesta Associazione sulla questione indicata in oggetto, ha chiesto di fornire opportune indicazioni al riguardo alle istituzioni scolastiche.

Tenuto conto del quadro delineato dall'introduzione dell'autonomia didattica ed organizzativa nel sistema scolastico che, pur completamente operante dal 1 settembre 2000, risulta già ampiamente attuata nelle scuole del Paese, questo Ministero ritiene di non poter intervenire nel senso auspicato dalla S.V.

L'attribuzione alle istituzioni scolastiche di poteri decisionali rende, infatti, le medesime direttamente responsabili degli interventi preordinati all'organizzazione del proprio assetto e della propria attività.

 

IL CAPO DI GABINETTO