La nullità della carica di pontefice

per coloro che, prima dell’elezione, sono caduti nell’eresia e la decadenza di chi in seguito è diventato eretico.

 

Credo sia indispensabile riportare alcuni punti fondamentali della bolla pontificia del papa Paolo IV con valore ab eterno Pertanto, a nessun uomo sia lecito infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo” (cap. 10).

Poiché tale bolla pontificia non può essere eliminata allora viene “occultata”. Alzi la mano chi l’ha letta o ne ha sentito parlare! Perché si tratta di una bolla fondamentale per combattere l’eresia da chiunque espressa. Non solo ma udite, udite “Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere”.

Questa dichiarazione papale con valore ab eterno pone un quesito fondamentale e terribile. L’elezione dei papi, che prima della loro elezione al soglio pontificio “avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia è nulla, con tutte le conseguenze riportate nella bolla pontificia al cap. 6 e 7. Pensiamo ad esempio al papa/i massoni, che prima dell’elezione al soglio pontificio appartenevano alla massoneria, riprovata dalla Chiesa in numerosi documenti ai cui rimandiamo gli interessati per migliori approfondimenti……

 

Ma se un papa diventa eretico a posteriori che succede? Ecco la risposta di don Anthony Cekada

 

“Perdita dell'ufficio papale

 

Teologi e canonisti come San Roberto Bellarmino (1542-1621), il Gaetano, (1468-1533), Francisco Suarez (1548-1617), Tomàs de Torquemada (1420-1498), Wernz e Vidal ritengono, senza compromettere la dottrina dell'infallibilità pontificia, che anche un papa (come individuo, chiaramente) che diventa eretico perde il pontificato.

 

Inoltre, alcuni di questi autori sostengono che un papa può divenire scismatico. Ad esempio, nel suo grande trattato sul Romano Pontefice, San Roberto Bellarmino pone la questione: «Se un papa eretico possa essere deposto». Da notare in primo luogo che la sua domanda presume che un papa può diventare eretico. Dopo una lunga discussione, Bellarmino conclude: «Un papa che è eretico manifesto cessa (per se) automaticamente di essere papa e di comandare, così come cessa automaticamente di essere un cristiano e un membro della Chiesa. Quindi, egli può essere giudicato e punito dalla Chiesa. Questo è l'insegnamento di tutti gli antichi Padri che insegnano che gli eretici manifesti perdono immediatamente qualsiasi giurisdizione» 13.

 

Per sostenere la sua posizione, Bellarmino cita diversi passi di Cipriano, di Ioannes Driedonus e di Melchior Cano (1509-1560). La base di questo insegnamento, conclude il Santo, è che un eretico manifesto non può essere in alcun modo membro della Chiesa, né per mezzo della sua anima, né per mezzo del suo corpo, né tramite un'unione interna, né attraverso un'unione esterna. Dopo il Bellarmino, altri eminenti canonisti e teologi hanno sostenuto in maniera simile questa posizione.

 

Lo Ius Canonicum di Wernz e Vidal, un'opera in otto volumi ripubblicata nel 1943, che forse è il commentario più tenuto in considerazione dal Codice di Diritto canonico del 1917, afferma: «Attraverso la divulgazione aperta dell'eresia, per via di questo fatto (ipso facto), si ritiene che il Romano Pontefice caduto nell'errore debba essere privato del potere di giurisdizione anche prima di qualsiasi sentenza di accertamento da parte della Chiesa [...]. Un papa che è caduto nell'eresia pubblica cesserebbe ipso facto di essere un membro della Chiesa; perciò, egli cesserebbe anche di essere il capo della Chiesa» 14.

 

 

 

 

 

/var/folders/3v/y7ls8t4n7wz5144g7b9dv7pm0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/puntino_marrone.jpg I canonisti post-conciliari

 

La possibilità che un papa possa divenire eretico e possa quindi perdere il suo ufficio è riconosciuta anche da un autorevole commento al nuovo Codice di Diritto canonico del 1983: «I canonisti classici discussero la questione se un papa, nelle sue opinioni private o personali, potesse cadere nell'eresia, nell'apostasia o nello scisma. Se egli vi fosse caduto in maniera pubblica e manifesta, avrebbe perso la comunione, e secondo un'opinione accettata, avrebbe perso ipso facto anche il suo ufficio 15. Poiché nessuno può giudicare il papa (Canone 1404), nessuno potrebbe deporre un papa per tali crimini, e gli autori sono in disaccordo tra loro su come la perdita del suo ufficio dev'essere dichiarata in modo tale che un posto vacante possa essere occupato da una nuova elezione» 16.

 

E dunque, il principio secondo cui un papa eretico può perdere automaticamente il suo ufficio è ammesso da una grande varietà di canonisti e di teologi cattolici.

 

Papa Innocenzo III e Papa Paolo IV

 

Anche i Papi hanno sollevato la possibilità che un eretico possa finire in qualche modo sul trono di Pietro. Papa Innocenzo III (1198–1216), uno dei campioni più forti dell'autorità pontificia nella storia del papato, insegna: «Nondimeno, il Romano Pontefice non deve vantarsi, perché può essere giudicato dagli uomini, o piuttosto, può essere chiamato in giudizio, se puzza manifestamente di eresia. Perché colui che non crede è già giudicato» 17.

 

Durante il tempo della rivolta protestante, Papa Paolo IV (1555–1559), un altro vigoroso difensore dei diritti del papato, sospettava che uno dei Cardinali che aveva buone possibilità di essere eletto papa nel prossimo conclave fosse in segreto un eretico. Perciò, il 16 febbraio 1559, egli pubblicò la Bolla Cum ex Apostolatus Officio. Il Pontefice decretò che se mai dovesse succedere che qualcuno che venisse eletto papa avendo in anticipo «di aver deviato dalla fede, o di essere caduto in qualche eresia», la sua elezione, anche se fosse avvenuta con l'accordo e il consenso unanime di tutti i Cardinali, sarebbe «nulla, non valida e senza alcun valore» («nulla, irrita et inanis existat»). Paolo IV decretò che tutti i successivi atti, leggi e nomine di tale papa invalidamente eletto siano prive «di qualsiasi forza ("viribus careant") tutte e ciascuna ("omnia et singula") di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto ("nullam prorsus firmitatem nec ius")».

 

Inoltre, egli ordinò che tutti coloro che fossero nominati ad uffici ecclesiastici da tale papa «siano per il fatto stesso ("eo ipso") e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione ("absque aliqua desuper facienda declaratione"), private ("sint privati") di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere ("auctoritate, officio et potestate")». Quindi, la possibilità di cadere nell'eresia, è una concomitante mancanza di autorità da parte di un individuo che sembra essere il papa, non è affatto forzata, ma è fondata sull'insegnamento di almeno due Papi”.

 

don Anthony Cekada http://www.crisinellachiesa.it/articoli/autorita/tradizionalisti_infallibilita_papa/i_tradizionalisti_l_infallibilita_e_il_papa.htm#1

 

 

 

 

https://cristianesimocattolico.files.wordpress.com/2014/12/m839901.jpg?w=202&h=300

 

Paolo IV Cum ex apostolatus officio infallibilità papale

 

 

2 – Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro gli eretici.

Dopo approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere ed unanime consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica, sospensione, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e promulgate contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro lettere non collezionate, ovvero dai sacri concili ricevute dalla Chiesa di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati convinti o di aver deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche eresia, od incorsi in uno scisma, per averli promossi o commessi, di qualunque stato, grado, ordine, condizione e preminenza essi godano, anche se episcopale, arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità quale l’onore del cardinalato o l’incarico della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e l’eccellenza mondana quale la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regia o imperiale

 

3 – Sulle pene da imporre alla gerarchia deviata dalla fede.

 

Legge e definizione dottrinale: privazione ipso facto delle cariche ecclesiastiche. Considerando non di meno che coloro i quali non si astengono dal male per amore della virtù, meritano di essere distolti per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori, i quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con se alla perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso ed assenso (dei cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpetuo, in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà, sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo, che permangano nella loro forza ed efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i quali, come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato dalla fede o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul fatto per aver deviato dalla fede o per esser caduti in eresia o incorsi in uno scisma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno come se ne saranno stati convinti, poiché tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche, per il fatto stesso e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di fatto, interamente e totalmente privati in perpetuo dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali, anche metropolitane, patriarcali e primaziali, della loro dignità cardinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici con o senza cura di anime, siano essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari, commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti privati di tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, anche contee, baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti costoro saranno considerati come inabili ed incapaci a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e per tutto, per cui, anche se prima abiurassero in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato nelle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella dignità del Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore, nella loro voce attiva o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia nella loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario, siano abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il diritto di punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano relegati in qualche monastero od altro luogo soggetto a regola per darsi a perpetua penitenza con il pane del dolore e l’acqua dell’afflizione. Essi saranno considerati come tali da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e preminenza siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale, patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia, ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare, come la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regale e l’imperiale, e come persone di tale specie dovranno essere evitate ed escluse da ogni umana consolazione.

 

6 – Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.

Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere.

 

 

7 – La liceità delle persone subordinate di recedere impunemente dall’obbedienza e devozione alle autorità deviate dalla fede.

E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state eretiche e non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici come pure ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato all’elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti, ai capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia lecito ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice canonicamente subentranti [ai deviati]. Ed a maggior confusione di quelli in tale modo promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l’amministrazione, sia lecito richiedere l’aiuto del braccio secolare, né per questo, coloro che si sottraggono alla fedeltà ed all’obbedienza verso quelli che fossero stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore

 

10 – Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine

Pertanto, a nessun uomo sia lecito infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559 dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 marzo, IV anno del Nostro Pontificato.

† IO PAOLO
VESCOVO DELLA CHIESA CATTOLICA

† Io Giovanni Bellaio, Vescovo d’Ostia
† Io R. Card. di Carpo, Vescovo di Porto e Santa Ruffina
† Io F. Card. Pisano, Vescovo di Tuscolo
† Io Fed. Card. Cesio, Vescovo di Palestrina
† Io P. Card. Vescovo di Albano
† Io R. Card. di Sant’Angelo Penitenziere Maggiore
† Io T. Card. Crispo
† Io Fulvio Card. di Perugia
† Io Michele Card. Saraceno
† Io Giovanni Card. di San Vitale
† Io Giovanni Card. Pozzo
† Io Gerolamo, Card. di Imola
† Io B. Card. di Trani
† Io Diomede, Card. d’Ariano
† Io Scipione, Card. di Pisa
† Io Card. Reumano
† Io Antonio, Card. di San Pancrazio
† Io Taddeo, Card. Gaddo
† Io Virgilio Card. di Spoleto
† Io F. Michele Card. Alessandrino
† Io Clemente Moniliano, Card. di Santa Maria in Ara Coeli
† Io G. Asc., Diacono Card. Camerario (Camerlengo)
† Io N., Card. di Sermoneta
† Io Giacomo Card. Sabello
† Io Gerolamo, Card. di San Giorgio
† Io Innocenzo, Card. del Monte
† Io Luigi, Card. Cornelio
† Io Carlo, Card. Carafa
† Io Alfonso, Card. di Napoli
† Io Vitellio, Card. Vitelli

† Io Giovanni Battista, Card. consigliere.