LEGGI A TUTELA DEI MINORI CONTRO GLI SPETTACOLI EROTICI E/O VIOLENTI

LEGGI A TUTELA DEI MINORI IN OCCASIONE DELL’EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA

 

"…..Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni". (Art. 21 ultimo comma della Costituzione)

 

Le principali leggi a tutela dei minori dei minori il cui rispetto è di competenza del Garante dell'Editoria e della Radiodiffusione sono le seguenti:

1.      art. 15 della L. 6 agosto 1990, N. 223

a.       comma 10 "E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso o nazionalità";

b.      comma 11 "E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto";

c.       comma 13 "I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7".

1.      art. 4 della L. 30 maggio 1995, N. 203

"La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'art. 15, commi 10,11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7".

Le principali norme di competenza dell'Autorità Giudiziaria sia a tutela dei minori e sia a difesa del patrimonio morale sono le seguenti:

1.      art. 30 della Legge. 6 agosto 1990, N. 223

a.       comma 1: "Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal comma 1 dell'art. 528 del codice penale";

b.      comma 2: "Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli art. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, N. 47"

1.      art. 14 della legge 8 febbraio 1948, N. 47 sopra richiamato: "Le disposizioni dell'art. 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti , quando per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate".

2.      Art. 15 della legge 8 febbraio 1948, N. 47 sopra richiamato: "Le disposizioni dell'art. 528 del codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti".

3.      L'art. 528 Codice Penale richiamato dalle norme citate recita: "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1.      adopera qualsiasi mezzo pubblicitario atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2.      dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità…"

Per quanto concerne la tutela dei minori riteniamo che si possa applicare, nel caso di trasmissioni con contenuto osceno e/o violento durante la fascia protetta, anche l'art. 572 C. P. "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici…..è punito con la reclusione da uno a cinque anni….".

A tutela dei minori degli anni 18 esiste anche la L. 12 dicembre 1960, N. 1591.

Art. 1 "Chiunque fabbrica, introduce , affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale.

Si applica la pena di cui all'art. 725 del codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare".